LEGGE REGIONALE 03 gennaio 1980, n. 1
NORME SULL'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI, SULL'ORDINAMENTO DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI E SUL COORDINAMENTO DEI SERVIZI SANITARI E SOCIALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 2 del 7 gennaio 1980
Art. 49
Abrogazione e sostituzione di norme relative al personale ospedaliero
L'art. 11 della legge regionale 10 marzo 1976, n. 12, è abrogato.
Il terzo comma dell'art. 12 della legge regionale 10 marzo 1976, n. 12, è sostituito dal seguente:
" Al personale è riconosciuto, per le attività di cui ai commi precedenti, l'eventuale trattamento economico di trasferta nonchè, qualora le prestazioni vengano svolte oltre l'orario di servizio, il trattamento previsto dagli accordi nazionali di lavoro stipulati ai sensi delle vigenti disposizioni ".