LEGGE REGIONALE 03 gennaio 1980, n. 1
NORME SULL'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI, SULL'ORDINAMENTO DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI E SUL COORDINAMENTO DEI SERVIZI SANITARI E SOCIALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 2 del 7 gennaio 1980
INDICE
Art. 38 - Gestione associata dei servizi sociali
Art. 39 - Coordinamento e integrazione dei servizi sanitari con quelli sociali
Art. 40 - Servizio sociale
Art. 41 - Funzioni sociali di protezione e tutela della famiglia, dell'infanzia e dell'età evolutiva
Art. 42 - Funzioni assistenziali per la popolazione in età lavorativa e per la popolazione in età senile
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
ASSOCIAZIONE DEI COMUNI
Art. 1
Costituzione dell'associazione
In ciascuno degli ambiti territoriali di cui alla legge regionale 29 agosto 1979, n. 28, non coincidenti con il territorio della comunità montana, salvo l'ambito territoriale n. 29, è costituita l'associazione dei comuni ai sensi dell' art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
e dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
.
e dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
.Art. 2
Assemblea generale dell'associazioneComposizione
L'assemblea generale è organo deliberante dell'associazione ed è composta da 30, 40, 50 o 60 componenti, scelti tra i consiglieri dei comuni che compongono l'associazione e tra i consiglieri delle circoscrizioni comunali eletti ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 3 della legge 8 aprile 1976, n. 278
, determinati, sulla base della popolazione dell'associazione, secondo i seguenti criteri:
, determinati, sulla base della popolazione dell'associazione, secondo i seguenti criteri:- associazione con popolazione fino a 60.000 abitanti: 30 componenti;
- associazione con popolazione oltre i 60.000, fino a 100.000 abitanti: 40 componenti;
- associazione con popolazione oltre i 100.000, fino a 300.000 abitanti: 50 componenti;
- associazione con popolazione oltre i 300.000 abitanti: 60 componenti.
Ai fini del calcolo della popolazione dell'associazione si tiene conto del numero degli abitanti di ciascun comune risultante dai dati ufficiali dell'ultimo censimento.
Art. 3
Elezione dell'Assemblea generale
L'assemblea generale è eletta in base alle seguenti disposizioni: ciascun consiglio comunale elegge un primo rappresentante e con successiva votazione, indetta, per tutti i consigli comunali dell'associazione, in un medesimo giorno e in un' unica sede concordati fra i sindaci, integra la composizione dell'assemblea. L'integrazione deve garantire che ciascun gruppo, complessivamente considerato nell'ambito dell'associazione, sia proporzionalmente rappresentato nell'assemblea. A tal fine a ciascun gruppo è assegnato un numero di componenti calcolato in proporzione alla somma dei voti di lista riportati dallo stesso nelle ultime elezioni comunali, nei consigli eletti con il sistema proporzionale, e nelle ultime elezioni provinciali amministrative, nei consigli eletti con il sistema maggioritario, meno i componenti eventualmente già assegnati in prima istanza al gruppo nell'elezione dei consigli comunali.
I gruppi consiliari dei Comuni associati che si sono presentati nelle elezioni comunali con simboli diversi ovvero risultano eletti in una lista il cui simbolo non ha corrispondenza con quelli delle liste presentate alle elezioni provinciali amministrative, possono dichiarare preventivamente se e a quale lista intendono collegarsi ai fini del calcolo del numero dei componenti dell'assemblea da assegnare a tale lista. Ciascun consigliere vota per un numero massimo di preferenze pari ai componenti dell'assemblea assegnati al proprio gruppo.
Nel caso in cui mediante la ripartizione come sopra determinata dei componenti dell'assemblea ai vari gruppi non si riescano ad assegnare tutti i componenti dell'assemblea da eleggere nella singola associazione di comuni, i restanti componenti vengono assegnati ai gruppi che hanno ottenuto i resti più alti.
Ciascun gruppo può presentare un numero di candidati pari a quelli che compongono l'assemblea; sono eletti componenti dell'assemblea coloro che, all'interno di ciascun gruppo, hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Agli eletti, in caso di dimissioni, decadenza o morte, subentrano, all'interno di ciascun gruppo, coloro che li seguono secondo l'ordine di graduatoria risultante dal numero delle preferenze ottenute.
Qualora il territorio dell'associazione di comuni comprenda una comunità montana, l'assemblea generale è composta dal consiglio della comunità integrato da cinque rappresentanti di ciascuno dei comuni non facenti parte della stessa, eletti con scheda limitata a tre nomi.
Se, in conseguenza dell'aggregazione alla comunità montana di uno o più comuni, si abbia un aumento di popolazione pari o superiore ad un terzo di quella della comunità montana, l'assemblea generale è invece eletta a norma dei precedenti primo, secondo, terzo e quarto comma.
L'individuazione delle liste che concorrono all'assegnazione dei seggi, la predisposizione delle urne in numero corrispondente alle liste, la determinazione dei seggi assegnati a ciascun gruppo e la proclamazione degli eletti sono effettuate dai sindaci dei comuni dell'associazione, riuniti collegialmente sotto la presidenza del sindaco del comune col maggiore numero di abitanti.
Art. 4
Durata in carica e rinnovo
L'assemblea generale si rinnova ogni 5 anni. Si procede inoltre alla rinnovazione integrale ogni qualvolta vengano rinnovati uno o più consigli dei comuni associati corrispondenti a più della metà della popolazione complessiva dei comuni dell'intera associazione.
L'assemblea generale resta in carica fino alla sua rinnovazione che deve comunque avvenire non oltre 6 mesi dal rinnovo dei consigli comunali, fatte salve le norme sulla durata in carica del consiglio della comunità montana di cui all'art. 10 della legge regionale 17 agosto 1973, n. 30.
Il componente eletto direttamente da ciascun consiglio comunale, ai sensi del primo comma del precedente art. 3, viene rinnovato ogni qualvolta venga rinnovato il consiglio comunale che lo ha nominato, che procede altresì alla sua sostituzione in caso di dimissioni, decadenza o morte.
L'assemblea generale elegge il presidente secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui al successivo art. 6.
Art. 5
Adunanza e convocazione dell'Assemblea generale
L'assemblea generale è convocata dal presidente e si riunisce almeno quattro volte all'anno.
Deve essere altresì convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti ovvero uno dei comuni associati.
Art. 6
Regolamento dell'Associazione dei Comuni
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge l'assemblea generale determina, con riferimento all'esplicazione delle funzioni sanitarie e sociali, con regolamento, le norme relative all'organizzazione dell'associazione e al suo funzionamento e, in particolare, le modalità di elezione del presidente dell'assemblea e i procedimenti di revoca.
La disciplina del funzionamento dell'assemblea deve ispirarsi a criteri volti a favorire la più ampia partecipazione popolare.
Titolo II
L'UNITA' SANITARIA LOCALE
Capo I
STRUTTURA, FUNZIONI E ORGANIZZAZIONE
Art. 7
L'Unità sanitaria locale
L'unità sanitaria locale è una struttura operativa dei comuni singoli o associati e delle comunità montane. Essa è formata dal complesso dei presidi, degli uffici e dei servizi, i quali, in ciascuno degli ambiti territoriali delimitati a norma della legge regionale 29 agosto 1979, n. 28, assolvono ai compiti del servizio sanitario nazionale di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833
. L'unità sanitaria locale coordina ed integra i propri servizi con quelli sociali esistenti nel territorio.
. L'unità sanitaria locale coordina ed integra i propri servizi con quelli sociali esistenti nel territorio.Art. 8
Funzioni e prestazioni dell'unità sanitaria locale
L'unità sanitaria locale svolge le funzioni ad essa attribuite dalle leggi statali e regionali e, in particolare, provvede:
a) all'educazione sanitaria;
b) alla rilevazione ed alla gestione delle informazioni statistiche, epidemiologiche e finanziarie secondo le indicazioni della programmazione sanitaria nazionale e regionale;
c) all'igiene dell'ambiente;
d) alla prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche anche al fine di favorire il mantenimento del cittadino nel proprio ambiente di vita e di lavoro;
e) alla tutela del diritto alla procreazione libera e responsabile, alla protezione sanitaria della maternità, dell' infanzia e dell'età evolutiva, all'assistenza pediatrica nonchè alla tutela igienico - sanitaria nelle strutture educative;
f) all'igiene e medicina del lavoro, nonchè alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
g) alla medicina dello sport e alla tutela sanitaria delle attività sportive;
h) all'assistenza medico - generica e infermieristica, domiciliare e ambulatoriale;
i) all'assistenza medico - specialistica e infermieristica, ambulatoriale e domiciliare, per malattie fisiche e psichiche;
l) all'assistenza ospedaliera per le malattie fisiche e psichiche;
m) alla riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità somatica e psichica, anche al fine di prevenire e di rimuovere condizioni che possono concorrere all'emarginazione;
n) all'assistenza farmaceutica ed alla vigilanza sulle farmacie;
o) all'igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli alimenti e delle bevande;
p) alla profilassi e alla polizia veterinaria sugli animali destinati ad alimentazione umana, sugli impianti di macellazione e di trasformazione, sugli alimenti di origine animale, sull'alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili dagli animali all'uomo, sulla riproduzione, allevamento e sanità animale, sui farmaci di uso veterinario;
q) agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico - legale spettanti al servizio sanitario nazionale, con esclusione di quelle relative ai servizi di cui alla lettera z) dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
.
. L'unità sanitaria locale, nell'ambito delle proprie competenze, eroga le prestazioni ad essa demandate dal capo III, titolo I della legge 23 dicembre 1978, n. 833
e dalla legislazione regionale.
e dalla legislazione regionale.Art. 9
Articolazione in Distretti sanitari di base
I comuni singoli o associati e le comunità montane articolano le unità sanitarie locali in distretti sanitari di base, quali strutture tecnico - funzionali per l'erogazione delle prestazioni di primo livello e di pronto intervento.
Nell'articolazione distrettuale, gli enti di cui al primo comma si uniformano alle prescrizioni del piano sanitario regionale, osservando i seguenti criteri:
1) la delimitazione del distretto deve essere tale da garantire la più efficace e funzionale erogazione delle prestazioni e la più ampia partecipazione degli utenti;
2) l'ambito territoriale del distretto deve coincidere, ove possibile, con il territorio di uno o più comuni; nel caso di suddivisione del territorio comunale, l'ambito distrettuale deve tener conto delle circoscrizioni comunali istituite ai sensi della legge 8 aprile 1976, n. 278
;
;3) la delimitazione del distretto deve essere tale da consentire la coordinata esplicazione delle funzioni di medicina di base generale e pediatrica, l'erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e lo svolgimento dei servizi, in conformità agli indirizzi contenuti nella programmazione sanitaria regionale. L'ambito territoriale del distretto deve essere in ogni caso tale da garantire la piena integrazione ed il coordinamento degli interventi di base sanitari e sociali.
Spetta all'assemblea dei comuni singoli o associati e della comunità montana definire, con il regolamento di cui al precedente articolo 6, i poteri di iniziativa, partecipazione e controllo sociale che potranno essere esercitati, con riferimento al punto 2) del precedente comma, dal comune, dai comuni o dalle circoscrizioni comunali sulle funzioni e sulle attività d' interesse distrettuale.
Nei distretti sanitari di base sono svolte le funzioni sanitarie previste dal piano sanitario regionale a livello distrettuale e si attua la partecipazione secondo quanto stabilito dal successivo art. 18.
L'erogazione delle prestazioni nel distretto sanitario di base si realizza all'interno dei servizi dell'unità sanitaria locale ed in rapporto alle esigenze rappresentate dagli organismi di partecipazione.
Art. 10
Compiti dell'Assemblea generale
Il consiglio comunale se l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale coincide con quello del comune o di parte di esso, l'assemblea generale dell'associazione dei comuni, l'assemblea generale della comunità montana, nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
:
:a) fissano la sede dell'unità sanitaria locale;
b) determinano l'articolazione territoriale in distretti sanitari di base dell'unità sanitaria locale;
c) approvano il regolamento per il funzionamento degli organi dell'unità sanitaria locale e gli altri regolamenti;
d) eleggono, secondo le modalità previste nella presente legge, i componenti del comitato di gestione;
e) approvano piani e programmi di attività e loro eventuali modifiche, con facoltà di emanare direttive vincolanti per il comitato di gestione;
f) approvano atti che comportano impegni di spesa pluriennali e le convenzioni concernenti l'organizzazione e l'utilizzo dei servizi e presidi;
g) approvano i bilanci preventivi e i conti consuntivi;
h) approvano le piante organiche del personale dei diversi presidi e servizi, ed i regolamenti organici del personale nel rispetto delle norme dettate dalla legge regionale anche con riferimento ai decreti delegati di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
;
;i) nominano i rappresentanti la cui designazione sia ad essi demandata;
l) deliberano su tutte le altre questioni agli stessi riservate dalla legge e dai regolamenti.
L'associazione e la comunità montana sono tenute a consultare i singoli comuni compresi nell'associazione in ordine ai provvedimenti di cui ai punti b), e), g) del precedente comma.
Al fine di consentire ai comuni consultati di esprimersi, i provvedimenti di cui al secondo comma non possono avere corso prima di un mese dalla data di comunicazione degli stessi ai comuni interessati.
Resta fermo quanto disposto dall'art. 50, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833
.
. All'assemblea generale costituita dal consiglio comunale o dall'assemblea della comunità montana si applicano le disposizioni del precedente art. 6 in quanto compatibili.
Art. 11
Il Comitato di gestione
Il comitato di gestione è composto da 8 membri nel caso in cui l'assemblea generale sia composta da 30 componenti, da 12 membri nel caso in cui l'assemblea generale sia composta da 40 componenti e da 16 membri nel caso in cui l'assemblea generale sia composta da 50 o più componenti. I membri del comitato di gestione sono nominati dall'assemblea generale anche al di fuori dei propri componenti mediante elezione con voto limitato rispettivamente a 6, 9 o 12 nomi per comitati di gestione composti da 8, 12 o 16 membri.
Il comitato di gestione elegge, tra i propri componenti, nella sua prima seduta, il presidente; per l'elezione occorre la presenza dei 2/ 3 dei componenti il comitato di gestione e la maggioranza dei voti dei presenti.
Il regolamento dell'assemblea può prevedere che il comitato di gestione, con le modalità di cui al comma precedente, proceda all'elezione di un vice presidente per la sostituzione del presidente in caso di assenza o impedimento.
I componenti del comitato di gestione non componenti anche dell'assemblea generale partecipano, con voto consultivo, alle adunanze di quest' ultima.
Quando il territorio della comunità montana coincide con l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale, le competenze del comitato di gestione e del suo presidente sono attribuite rispettivamente all'organo esecutivo e al presidente della comunità montana.
Il comitato di gestione dura in carica quanto l'assemblea ed esercita i suoi compiti fino alla rinnovazione.
Si procede altresì a rinnovazione quando il comitato di gestione, per dimissioni o altra causa, abbia perduto la metà dei propri componenti ovvero quando l'assemblea generale, con i procedimenti previsti dal regolamento, abbia espresso sfiducia al comitato di gestione.
Art. 12
Compiti del Comitato di gestione
Il comitato di gestione:
a) predispone i provvedimenti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale;
b) adotta tutti i provvedimenti che non siano espressamente riservati dalla legge o dai regolamenti ad altri organi;
c) provvede, sotto la propria responsabilità, ed in casi di assoluta urgenza, per fatti e cause verificatisi successivamente all'ultima adunanza dell'assemblea generale. I provvedimenti sono sottoposti a ratifica dell'assemblea nella sua prima riunione. Restano fermi tutti gli effetti dell'atto prodottisi sino al momento della negata ratifica.
Il comitato presenta annualmente all'assemblea una relazione sull'andamento e sull'efficacia dei servizi nonchè sullo stato di attuazione degli obiettivi di programmazione.
Il comitato opera collegialmente. L'assemblea generale, nel regolamento, può prevedere casi e modalità in cui attività specifiche, richieste da esigenze di funzionalità dei servizi, possano essere affidate a singoli componenti, o a gruppi di componenti salvo quanto previsto dall'ultimo comma del successivo art. 34.
Art. 13
Attribuzioni del Presidente
Il presidente convoca e presiede il comitato e ne coordina l'attività, dà esecuzione agli atti, firma quelli che comportano impegni, sovrintende ai servizi dell'unità sanitaria locale, attende al loro buon funzionamento ed esercita le altre competenze previste dalle leggi e dai regolamenti.
Il presidente adotta altresì, in casi di assoluta urgenza, i provvedimenti di competenza del comitato di gestione necessari per garantire il funzionamento dell'unità sanitaria locale, i quali sono sottoposti a ratifica nella prima seduta del comitato.
Art. 14
Indennità per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea generale
Ai componenti dell'assemblea generale dell'unità sanitaria locale compete, per la partecipazione alle sedute della stessa, un' indennità di presenza pari a quella stabilita dalle vigenti norme per i consigli comunali di corrispondente popolazione.
Ai suddetti componenti spetta inoltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute dell'assemblea in conformità a quanto previsto dall' art. 7 della legge 26 aprile 1974, n. 169
.
.Art. 15
Indennità al Presidente, al Vicepresidente e ai componenti il Comitato di gestione
Al presidente del comitato di gestione spetta un' indennità di carica mensile onnicomprensiva di importo pari a quello previsto per il sindaco di un comune di corrispondente popolazione dalla vigente normativa.
Al vice presidente spetta un' indennità mensile onnicomprensiva pari al 75% di quella del presidente.
Agli altri componenti il comitato di gestione spetta un' indennità mensile onnicomprensiva pari al 50% di quella assegnata al vice presidente.
Le indennità di cui ai precedenti commi non sono cumulabili con quelle percepite in virtù di cariche elettive ricoperte presso altri enti pubblici, salva la sola corresponsione della differenza nel caso in cui queste ultime siano inferiori.
A tutti i componenti del comitato di gestione, per la partecipazione alle sedute dello stesso, spetta un' indennità di presenza di importo pari a quella dei componenti di cui al precedente art. 14.
Ai suddetti compete inoltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 26 aprile 1974, n. 169
.
. Le stesse indennità previste dal precedente art. 14 e dal presente articolo competono ai componenti degli organi deliberativo ed esecutivo della comunità montana, quando il territorio della stessa coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale, nei limiti di quanto disposto dal quarto comma.
Art. 16
Attribuzioni dei Sindaci
Restano ferme le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale.
Per lo svolgimento di tali attribuzioni il sindaco si avvale dei servizi dell'unità sanitaria locale e ne dà comunicazione al presidente del comitato di gestione.
Si avvale tra l'altro dei suddetti servizi quando adotta provvedimenti contingibili e urgenti.
Art. 17
Attività dell'unità sanitaria locale e programmazione regionale
La regione svolge funzioni di indirizzo e coordinamento sull'attività dell'unità sanitaria locale al fine di assicurarne la conformità agli obiettivi del servizio sanitario nazionale per accertarne la corrispondenza con la programmazione sanitaria nazionale e regionale, nonchè per verificarne la congruenza tra i costi dei servizi e i relativi benefici, ai sensi dell'art. 11, secondo comma, lettera c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833
.
. Per lo svolgimento delle suddette funzioni la giunta regionale, con appositi atti deliberativi, può chiedere alle unità sanitarie locali informazioni e notizie nonchè emanare indirizzi e direttive, in particolare, in materia di erogazione delle prestazioni, di bilanci, di formazione delle piante organiche del personale e di organizzazione dei servizi anche in riferimento all'osservanza di quanto previsto dagli articoli 24 e 35 della presente legge, nel rispetto dei principi stabiliti dalle vigenti leggi regionali in materia ed a quanto previsto dal piano sanitario regionale.
Il consiglio regionale, in riferimento alle funzioni di cui al primo comma, a fini di uniformità, predispone, d' intesa con le rappresentanze regionali dell'ANCI e dell'UNCEM, schemi - tipo di regolamento di cui le assemblee generali possono avvalersi nell'espletamento dei propri compiti.
Art. 18
Partecipazione
I comuni e gli organismi di decentramento comunali promuovono la partecipazione della collettività interessata, sia come singoli sia come formazioni organizzate, al perseguimento delle finalità del servizio sanitario nazionale e assicurano ai destinatari delle prestazioni la più ampia informazione sull'attività dell'unità sanitaria locale, dando adeguata pubblicità agli atti più rilevanti della stessa.
La partecipazione della collettività ai programmi e all' attività dell'unità sanitaria locale si attua in particolare nei distretti sanitari di base. Ferme restando le forme di consultazione previste dal secondo comma del precedente art. 10, i consigli comunali e i consigli circoscrizionali di cui alla legge 8 aprile 1976, n. 278
, promuovono e attivano adeguate forme di partecipazione diretta.
, promuovono e attivano adeguate forme di partecipazione diretta. In riferimento all'art. 13, terzo comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833
, i consigli comunali e i consigli circoscrizionali assicurano il raggiungimento dei fini di cui al primo comma attraverso:
, i consigli comunali e i consigli circoscrizionali assicurano il raggiungimento dei fini di cui al primo comma attraverso:a) la consultazione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali, professionali, culturali e sociali operanti sul territorio, nonchè dei rappresentanti degli interessi originari definiti ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132
;
;b) l'individuazione di forme di partecipazione e di consultazione degli operatori della sanità con gli utenti sulle attività del distretto sanitario di base.
Per la concreta attuazione dei fini di cui al primo comma, nel regolamento sono previsti strumenti e modalità di realizzazione delle forme e dei momenti partecipativi e di consultazione.
Capo II
I SERVIZI
Art. 19
Servizi dell'unità sanitaria locale
L'unità sanitaria locale svolge le proprie funzioni mediante servizi sanitari e servizi amministrativi in conformità alle norme del presente capo.
L'unità sanitaria locale, in relazione alle diverse esigenze organizzative e di funzionamento, articola, di norma, i servizi in settori omogenei di intervento.
Art. 20
Profilo organizzativo dei servizi
L'organizzazione dei servizi delle unità sanitarie locali è basata:
- sulla corrispondenza dei servizi ad aree d' intervento omogenee, attraverso l'utilizzazione integrata dei presidi, delle strutture e del personale, ivi compresi quelli di carattere sociale;
- sull'autonomia tecnico - funzionale dei servizi;
- sulla flessibilità della struttura per l'economia di gestione, attraverso il costante adeguamento alle priorità degli obiettivi di intervento;
- sull'impiego coordinato di equipes multidisciplinari, ivi compreso il personale a rapporto convenzionale, che operano all'interno dei singoli servizi;
- su modalità operative di tipo dipartimentale, ai fini dell'integrazione delle diverse competenze.
A ciascun servizio è preposto un responsabile in possesso dei requisiti di professionalità e di esperienza in materia di tutela della salute e di organizzazione sanitaria e sociale indicati dalle norme delegate di cui al terzo comma dell'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
.
. I servizi, nella individuazione delle modalità e procedure più idonee e razionali per il conseguimento dei propri obiettivi, adottano il metodo del lavoro di gruppo che deve svolgersi nel rispetto dei compiti assegnati ai singoli operatori in rapporto alle rispettive professionalità e responsabilità personali e funzionali.
Art. 21
Integrazione dell'attività dei servizi
Spetta al comitato di gestione individuare, sul piano operativo, le attività da svolgere in modo integrato anche con riferimento:
a) ai programmi per l'attuazione dei progetti - obiettivo stabiliti dal piano sanitario nazionale e regionale;
b) all'organizzazione unitaria delle prestazioni a livello di distretto;
c) al coordinamento degli interventi sanitari e sociali connessi con la tutela della salute.
Art. 22
Organizzazione dipartimentale dei servizi
Il collegamento delle attività dei servizi è di norma assicurato mediante l'organizzazione dipartimentale.
L'attivazione dei dipartimenti e il collegamento dei servizi all'interno degli stessi sono deliberati dall'assemblea generale, su proposta del comitato di gestione che designa, altresì, i responsabili dei servizi che sono preposti anche ai dipartimenti.
La preposizione ai dipartimenti non costituisce diverso titolo di partecipazione all'ufficio di direzione di cui al successivo art. 36.
Art. 23
Conferenze di organizzazione tra gli operatori dei servizi
Al fine di realizzare la partecipazione degli operatori, il presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale promuove conferenze di organizzazione di servizi.
Le conferenze di organizzazione devono fornire la conoscenza del quadro programmatico nel quale si colloca, in rapporto alle iniziative e agli obiettivi fissati dagli organi dell'unità sanitaria locale, l'attività dei singoli servizi e l'apporto di ciascun operatore.
Le conferenze di organizzazione esaminano la funzionalità dei servizi e delle interrelazioni tra i diversi servizi e l'organizzazione interna del lavoro e verificano i risultati del lavoro svolto e le sue prospettive.
L'assemblea generale stabilisce, nel regolamento, modalità e procedure per la periodicità, la convocazione e lo svolgimento delle conferenze di organizzazione.
Art. 24
Servizi sanitari dell'unità sanitaria locale
L'unità sanitaria locale esercita le proprie funzioni di norma attraverso i seguenti servizi:
a) servizio di igiene pubblica;
b) servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro;
c) servizio per la procreazione libera e responsabile, per la tutela sanitaria e sociale della maternità, infanzia e dell'età evolutiva e per l'assistenza alla famiglia;
d) servizio per l'igiene mentale e l'assistenza psichiatrica;
e) servizio per il coordinamento dell'attività medica di base, dell'attività specialistica ambulatoriale e dell'assistenza farmaceutica;
f) servizio per l'assistenza ospedaliera;
g) servizio veterinario.
I servizi sanitari dell'unità sanitaria locale possono articolarsi, al loro interno, in settori omogenei di intervento.
L'art
