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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 gennaio 1980, n. 2

DISCIPLINA PER L'APERTURA, L'ESERCIZIO E LE CONVENZIONI DELLE ISTITUZIONI SANITARIE DI CARATTERE PRIVATO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 3 del 10 gennaio 1980

Art. 1
Oggetto e finalità
La presente legge, nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, che riconoscono la libertà di apertura e di esercizio delle istituzioni sanitarie private di ricovero, diagnosi e cura, al fine di assicurarne la funzione sociale, secondo quanto disposto dall'articolo 3, terzo comma, lettera c) dello statuto regionale e in riferimento alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, determina:
- i requisiti per l'apertura e l'esercizio delle suddette istituzioni sanitarie private e il relativo procedimento per l'autorizzazione;
- le relazioni, in base alla programmazione sanitaria, tra l'attività privata e quella svolta nelle strutture ospedaliere ed ambulatoriali pubbliche anche ai fini dell'individuazione delle esigenze dell'assistenza sanitaria cui far fronte mediante convenzioni, nonchè i controlli opportuni perchè detta attività possa essere indirizzata e coordinata ai fini sociali.

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