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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 gennaio 1980, n. 2

DISCIPLINA PER L'APERTURA, L'ESERCIZIO E LE CONVENZIONI DELLE ISTITUZIONI SANITARIE DI CARATTERE PRIVATO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 3 del 10 gennaio 1980

Art. 27
Definizione
Sono soggetti alle norme contenute nel presente titolo gli stabilimenti termali gestiti da privati, siano essi persone fisiche o giuridiche o associazioni non riconosciute, nei quali si utilizzano a scopo terapeutico acque minerali, peloidi quali fanghi, limi, muffe e simili, nonchè stufe naturali e artificiali.
Per i servizi sanitari ed i presidi diagnostici, curativi e riabilitativi annessi ai reparti termali si osservano le disposizioni contenute nel titolo II della presente legge in quanto applicabili.

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