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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 gennaio 1980, n. 2

DISCIPLINA PER L'APERTURA, L'ESERCIZIO E LE CONVENZIONI DELLE ISTITUZIONI SANITARIE DI CARATTERE PRIVATO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 3 del 10 gennaio 1980

Art. 28
Qualificazione e valorizzazione sanitaria degli stabilimenti termali
In riferimento al secondo comma dell'art. 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, la Regione, attraverso la programmazione regionale sanitaria e le norme di cui al successivo comma, promuove la qualificazione e la valorizzazione sanitaria degli stabilimenti termali.
Ai fini di cui al precedente comma, ed in riferimento all'articolo 43, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, il Consiglio regionale stabilisce con legge le norme relative ai requisiti tecnico - organizzativi di carattere sanitario di cui gli stabilimenti termali debbono essere dotati in relazione agli indirizzi terapeutici praticati, nonchè la data entro la quale dovrà avvenire l'adeguamento a detti requisiti, fermo restando il disposto dell'articolo 6 - lettera t) della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno e conformemente agli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 5 della stessa legge.

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