LEGGE REGIONALE 08 gennaio 1980, n. 2
DISCIPLINA PER L'APERTURA, L'ESERCIZIO E LE CONVENZIONI DELLE ISTITUZIONI SANITARIE DI CARATTERE PRIVATO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 3 del 10 gennaio 1980
Art. 28
Qualificazione e valorizzazione sanitaria degli stabilimenti termali
In riferimento al secondo comma dell'art. 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , la Regione, attraverso la programmazione regionale sanitaria e le norme di cui al successivo comma, promuove la qualificazione e la valorizzazione sanitaria degli stabilimenti termali.
Ai fini di cui al precedente comma, ed in riferimento all'articolo 43, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , il Consiglio regionale stabilisce con legge le norme relative ai requisiti tecnico - organizzativi di carattere sanitario di cui gli stabilimenti termali debbono essere dotati in relazione agli indirizzi terapeutici praticati, nonchè la data entro la quale dovrà avvenire l'adeguamento a detti requisiti, fermo restando il disposto dell'articolo 6 - lettera t) della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833 e conformemente agli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 5 della stessa legge.