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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 gennaio 1980, n. 2

DISCIPLINA PER L'APERTURA, L'ESERCIZIO E LE CONVENZIONI DELLE ISTITUZIONI SANITARIE DI CARATTERE PRIVATO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 3 del 10 gennaio 1980

Art. 29
Autorizzazione all'apertura
Nessuno può aprire, ampliare, trasformare o tenere in esercizio stabilimenti termali senza autorizzazione.
L'autorizzazione è strettamente personale, è rilasciata al concessionario o subconcessionario a norma del RD 29 luglio 1927, n. 1443 e non può essere sotto qualsiasi forma e ad alcun titolo ceduta ad altri ancorchè si tratti dell'esercizio di singole attività terapeutiche e applicazioni termali o di servizi e presidi sanitari annessi allo stabilimento termale.
L'autorizzazione deve indicare l'uso al quale lo stabilimento termale è destinato, le applicazioni termali che vengono effettuate, la presenza dei requisiti di cui al precedente articolo 28, nonchè il periodo di apertura al pubblico dello stabilimento.
Fino all'emanazione della legge regionale di cui al precedente articolo 28 si osservano in quanto applicabili le norme di cui al RD 28 settembre 1919, n. 1924.
Per i provvedimenti di sospensione e revoca dell'autorizzazione si applicano le disposizioni del precedente articolo 8.
Restano salve le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

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