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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 gennaio 1980, n. 2

DISCIPLINA PER L'APERTURA, L'ESERCIZIO E LE CONVENZIONI DELLE ISTITUZIONI SANITARIE DI CARATTERE PRIVATO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 3 del 10 gennaio 1980

Art. 30
Direttore tecnico
Gli stabilimenti termali devono essere diretti da un medico chirurgo. Il direttore tecnico, oltre ai requisiti previsti dalle vigenti disposizioni, dovrà essere in possesso di quelli che saranno previsti con la legge di cui al precedente articolo 28, ferme restando le competenze statali di cui all'articolo 6, lettera q) della legge 23 dicembre 1978 n. 833 Sito esterno.
L'autorizzazione all'apertura e all'esercizio dello stabilimento termale dovrà riportare esplicitamente il nominativo del direttore tecnico.
Spetta al direttore tecnico accertarsi che ai singoli servizi sia preposto personale sanitario, tecnico e paramedico fornito di titoli indispensabili per l'esercizio delle singole attività professionali; accertarsi del perfetto funzionamento delle apparecchiature diagnostiche e terapeutiche installate nello stabilimento termale; effettuare il controllo dei servizi e in particolare di quelli di disinfezione e sterilizzazione, nonchè la raccolta ed il coordinamento dei dati statistici.
Il direttore tecnico risponde personalmente dell'organizzazione e del buon funzionamento dei servizi igienico - sanitari e vigila sull'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di stabilimenti termali.

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