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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 gennaio 1980, n. 2

DISCIPLINA PER L'APERTURA, L'ESERCIZIO E LE CONVENZIONI DELLE ISTITUZIONI SANITARIE DI CARATTERE PRIVATO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 3 del 10 gennaio 1980

Art. 31
Convenzioni
Le esigenze dell'assistenza sanitaria, in base alle quali le unità sanitarie locali stipulano convenzioni con gli stabilimenti termali, sono determinate dal piano sanitario regionale e tenendo conto della specificità terapeutica delle acque e delle applicazioni termali delle singole stazioni.
Le convenzioni di cui al precedente comma sono stipulate dalle unità sanitarie locali con gli stabilimenti termali, con priorità per quelli già convenzionati, in conformità agli schemi di convenzione di cui al terzo comma dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, primo comma, e 16 della presente legge.

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