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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 gennaio 1980, n. 2

DISCIPLINA PER L'APERTURA, L'ESERCIZIO E LE CONVENZIONI DELLE ISTITUZIONI SANITARIE DI CARATTERE PRIVATO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 3 del 10 gennaio 1980

Art. 34
Funzioni delegate
Le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle case di cura private, dei presidi diagnostici, curativi e riabilitativi ambulatoriali e degli stabilimenti termali di cui ai precedenti titoli I, II e III, nonchè le funzioni concernenti la sospensione e la revoca delle autorizzazioni, la vigilanza e la pubblicità sanitaria ad essi relativa, sono delegate ai Comuni.
La delega non comprende le funzioni già attribuite ai Comuni dagli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 Sito esterno.
Le funzioni concernenti l'autorizzazione all'apertura, all'ampliamento o alla trasformazione, nonchè quelle relative alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione, sono esercitate sentito il servizio di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale competente per territorio e previo parere della stessa.

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