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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 gennaio 1980, n. 2

DISCIPLINA PER L'APERTURA, L'ESERCIZIO E LE CONVENZIONI DELLE ISTITUZIONI SANITARIE DI CARATTERE PRIVATO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 3 del 10 gennaio 1980

Art. 36
Direttive
Nel corso del rapporto di delega, il Consiglio regionale e la Giunta possono emanare direttive riguardanti le funzioni regionali delegate.
Le direttive della Giunta regionale possono contenere indicazioni vincolanti per i delegatari nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla competente Commissione consiliare e siano sentiti gli enti delegatari.
Le direttive di carattere vincolante saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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