LEGGE REGIONALE 08 gennaio 1980, n. 2
DISCIPLINA PER L'APERTURA, L'ESERCIZIO E LE CONVENZIONI DELLE ISTITUZIONI SANITARIE DI CARATTERE PRIVATO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 3 del 10 gennaio 1980
Art. 37
Potere sostitutorio
In caso di inerzia degli enti delegatari, la Giunta regionale può invitare gli stessi a provvedere entro un congruo termine; decorso il quale, al compimento del singolo atto provvede direttamente la Giunta.