LEGGE REGIONALE 08 gennaio 1980, n. 2
DISCIPLINA PER L'APERTURA, L'ESERCIZIO E LE CONVENZIONI DELLE ISTITUZIONI SANITARIE DI CARATTERE PRIVATO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 3 del 10 gennaio 1980
Art. 39
Definitività degli atti emanati nell'esercizio di funzioni delegate
Gli enti delegatari debbono, nell'emanazione degli atti concernenti funzioni delegate con la presente legge, fare espressa menzione della delega di cui sono destinatari.
Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate hanno carattere definitivo.