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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 gennaio 1980, n. 2

DISCIPLINA PER L'APERTURA, L'ESERCIZIO E LE CONVENZIONI DELLE ISTITUZIONI SANITARIE DI CARATTERE PRIVATO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 3 del 10 gennaio 1980

Art. 40
Ripartizione delle funzioni delegate
Gli enti delegatari determinano, con atto motivato, la ripartizione delle funzioni delegate fra i propri organi.
Tale atto dovrà essere assunto prima di iniziare l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge e tempestivamente comunicato alla Regione, che ne curerà la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

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