LEGGE REGIONALE 08 gennaio 1980, n. 2
DISCIPLINA PER L'APERTURA, L'ESERCIZIO E LE CONVENZIONI DELLE ISTITUZIONI SANITARIE DI CARATTERE PRIVATO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 3 del 10 gennaio 1980
Art. 42
Poteri di vigilanza regionale
La Regione conserva nei confronti di tutte le case di cura e dei presidi diagnostici, curativi e riabilitativi ambulatoriali e degli stabilimenti termali, il potere di vigilanza, di ispezione e di denuncia, anche in collaborazione con gli enti delegatari.