Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 gennaio 1980, n. 2

DISCIPLINA PER L'APERTURA, L'ESERCIZIO E LE CONVENZIONI DELLE ISTITUZIONI SANITARIE DI CARATTERE PRIVATO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 3 del 10 gennaio 1980

Art. 43
Competenze regionali
In attesa che gli enti delegatari esercitino le funzioni delegate dall'articolo 34, e nei casi di ricorso al potere sostitutorio di cui all'articolo 37 o di revoca delle deleghe, le funzioni anzidette sono esercitate dalla Giunta regionale.

Espandi Indice