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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 gennaio 1980, n. 2

DISCIPLINA PER L'APERTURA, L'ESERCIZIO E LE CONVENZIONI DELLE ISTITUZIONI SANITARIE DI CARATTERE PRIVATO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 3 del 10 gennaio 1980

Art. 44
Copertura finanziaria
Agli oneri derivanti agli enti delegatari per l'esercizio delle funzioni delegate a norma della presente legge si fa fronte con quota - parte del Fondo Sanitario Nazionale che sarà ripartito secondo il disposto dell'art. 51, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno. Lo stanziamento da attribuire a tale nuovo capitolo sarà determinato con la legge di approvazione del bilancio in conformità a quanto sarà stabilito dalla legge di attuazione del piano sanitario regionale.
Alla ripartizione tra gli enti delegatari provvede la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, in relazione alla presenza delle istituzioni sanitarie private sul territorio di competenza.

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