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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 gennaio 1980, n. 2

DISCIPLINA PER L'APERTURA, L'ESERCIZIO E LE CONVENZIONI DELLE ISTITUZIONI SANITARIE DI CARATTERE PRIVATO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 3 del 10 gennaio 1980

Art. 46
Subentro, durata e rinnovo delle convenzioni con le istituzioni sanitarie private
Le unità sanitarie locali, fino a quando non avranno stipulato direttamente le convenzioni in base ai precedenti articoli 13, 25 e 31, subentrano nelle convenzioni in atto tra la Regione e le case di cura private e nelle convenzioni tra i disciolti enti e istituti mutualistici e i presidi diagnostici, curativi e riabilitativi ambulatoriali e gli stabilimenti termali.
Fino alla scadenza del periodo di validità del primo piano sanitario della Regione Emilia - Romagna, al fine di consentire un graduale adeguamento alle esigenze di integrazione della rete pubblica sanitaria, secondo le indicazioni di cui ai precedenti articoli 13, 25 e 31, le convenzioni avranno durata annuale.
Per il rinnovo, la sospensione e la risoluzione delle convenzioni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15 e 16.

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