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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 gennaio 1980, n. 2

DISCIPLINA PER L'APERTURA, L'ESERCIZIO E LE CONVENZIONI DELLE ISTITUZIONI SANITARIE DI CARATTERE PRIVATO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 3 del 10 gennaio 1980

Art. 48
Comitato tecnico - consultivo
E' istituito il Comitato tecnico - consultivo per la elaborazione delle norme di cui agli articoli 3, 19 e 28 della presente legge, composto di quindici membri, scelti tra persone interne o estranee alla amministrazione regionale, esperti in materia.
Il Comitato, presieduto dall'Assessore alla sanità della Regione o da un suo delegato, è nominato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare Sicurezza Sociale, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge. Esercita le funzioni di segretario un collaboratore regionale designato dall'Assessore alla sanità.
Il Comitato tecnico è strumento tecnico - consultivo della Commissione Sicurezza Sociale e del Consiglio regionale per la elaborazione delle norme di cui al primo comma.
Il Comitato dura in carica per il periodo necessario alla elaborazione delle norme di cui al precedente primo comma ed ai suoi membri sono corrisposte le indennità previste dalla legge regionale 15 dicembre 1977, n. 49.

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