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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 gennaio 1980, n. 2

DISCIPLINA PER L'APERTURA, L'ESERCIZIO E LE CONVENZIONI DELLE ISTITUZIONI SANITARIE DI CARATTERE PRIVATO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 3 del 10 gennaio 1980

Capo II
CONVENZIONI CON LE CASE DI CURA PRIVATE
Art. 13
Esigenze di integrazioni della rete pubblica ospedaliera
Le esigenze dell'assistenza ospedaliera, in base alle quali le unità sanitarie locali stipulano convenzioni con le case di cura private a norma dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, sono determinate, in connessione con le previsioni e le fasi di attuazione del piano sanitario regionale, dal Consiglio regionale.
Le case di cura private, in relazione alle suddette esigenze, con priorità per quelle già convenzionate, possono essere utilizzate per integrare la rete ospedaliera pubblica.
In relazione alle previsioni del piano sanitario regionale la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, formula indicazioni per le scelte, la trasformazione e la riconversione delle case di cura private.
Le convenzioni di cui al primo comma sono stipulate dalle unità sanitarie locali in conformità agli schemi di convenzione di cui al terzo comma dell'art. 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno e in applicazione della presente legge.
Art. 14
Durata delle convenzioni
Le convenzioni con le case di cura e le altre istituzioni sanitarie private hanno la durata stabilita nello schema - tipo di convenzione previsto dall'art. 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno.
Art. 15
Rinnovo delle convenzioni
Le convenzioni tra le unità sanitarie locali e le case di cura e le altre istituzioni sanitarie private si intendono tacitamente prorogate qualora non vengano disdette da una delle parti, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il 31 luglio dell'anno in cui scadono.
Nel secondo semestre dell'anno in cui scade la convenzione si provvede, sulla base dei requisiti esistenti alla data del 31 luglio, alla conferma o alla eventuale revisione della classificazione delle case di cura private con le quali si dovrà rinnovare la convenzione. All'atto del rinnovo la convenzione sarà modificata in conseguenza della eventuale revisione della classificazione.
In deroga a quanto disposto dal precedente comma, nel corso del periodo di validità della convenzione, ove vengano meno taluni requisiti essenziali ai fini della classificazione nella fascia funzionale cui la casa di cura privata fu assegnata, a meno che non ricorrano le condizioni per risolvere la convenzione, si modifica la classificazione, e, di conseguenza, la convenzione. Ove, invece, la casa di cura privata acquisisca ulteriori requisiti che comportino la sua classificazione in una fascia funzionale superiore, si modificheranno la classificazione e i contenuti di convenzione eventualmente in atto solo nel caso che, in relazione alle previsioni ed alle fasi di attuazione del piano sanitario regionale, ciò sia rispondente alle esigenze dell'assistenza ospedaliera.
Art. 16
Sospensione e risoluzione delle convenzioni
Qualora l'istituzione sanitaria privata venga temporaneamente chiusa ai sensi del secondo e del terzo comma dell'articolo 8, la convenzione è sospesa di diritto per il periodo di chiusura.
Nel caso di inadempienze alla convenzione, l'istituzione sanitaria privata è diffidata a rimuoverle nel termine che sarà stabilito in relazione al tipo di inadempienza. Trascorso inutilmente tale termine, si procede alla sospensione della convenzione per un periodo non superiore ad un mese.
Ove venga revocata l'autorizzazione all'apertura e all' esercizio dell'istituzione sanitaria privata, la convenzione è risolta di diritto. La risoluzione della convenzione può essere altresì disposta, oltre che nei casi consentiti dalle vigenti disposizioni, per ripetute inadempienze alla convenzione o nel caso che questa non venga eseguita seconda le regole della correttezza e della buona fede anche sotto il profilo amministrativo - contabile.

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