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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 gennaio 1980, n. 2

DISCIPLINA PER L'APERTURA, L'ESERCIZIO E LE CONVENZIONI DELLE ISTITUZIONI SANITARIE DI CARATTERE PRIVATO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 3 del 10 gennaio 1980

Capo II
CONVENZIONI CON I PRESIDI DIAGNOSTICI, CURATIVI E RIABILITATIVI AMBULATORIALI
Art. 25
Esigenze di integrazione della rete pubblica ambulatoriale
Le esigenze dell'assistenza sanitaria, in base alle quali le unità sanitarie locali stipulano convenzioni con i presidi diagnostici, curativi e riabilitativi ambulatoriali, a norma dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, sono determinate, in connessione con le previsioni e le fasi di attuazione del piano sanitario regionale, dal Consiglio regionale.
I presidi sanitari di cui agli articoli 17 e 18 della presente legge, in relazione alle suddette esigenze, con priorità per quelli già convenzionati, possono essere utilizzati per integrare la rete ambulatoriale pubblica.
Le convenzioni, di cui al primo comma, sono stipulate dalle unità sanitarie locali in conformità agli schemi di convenzione di cui al terzo comma dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno e in applicazione della presente legge.
Le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate esclusivamente con i titolari delle autorizzazioni a gestire le strutture di cui agli articoli 2 e 17 della presente legge.
Art. 26
Durata, rinnovo, sospensione e risoluzione delle convenzioni
Per quanto concerne la durata, il rinnovo, la sospensione e la risoluzione delle convenzioni con i presidi sanitari di cui ai precedenti articoli 17 e 18, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, primo comma, e 16 della presente legge.

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