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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 gennaio 1980, n. 2

DISCIPLINA PER L'APERTURA, L'ESERCIZIO E LE CONVENZIONI DELLE ISTITUZIONI SANITARIE DI CARATTERE PRIVATO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 3 del 10 gennaio 1980

Titolo I
APERTURA, FUNZIONAMENTO E CONVENZIONI DELLE CASE DI CURA PRIVATE
Capo I
AUTORIZZAZIONE E ESERCIZIO DELLE CASE DI CURA PRIVATE
Art. 2
Definizione
Sono case di cura private gli stabilimenti sanitari, dotati di reparti di degenza e di servizi di diagnosi e cura, gestiti da privati, siano essi persone fisiche o giuridiche o associazioni non riconosciute, nei quali si provvede al ricovero di cittadini italiani o stranieri a fini diagnostici, curativi o riabilitativi.
Art. 3
Requisiti delle case di cura private
In riferimento all'art. 43, I comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno e conformemente agli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 5 della stessa legge, il Consiglio regionale con legge determina:
a) le norme tecniche costruttive, i requisiti, le attrezzature e i servizi di cui devono essere dotate le case di cura private in relazione al tipo di attività in esse esercitato;
b) le norme sull'ordinamento dei servizi e del personale;
c) i requisiti necessari per l'esercizio della funzione di " direttore sanitario responsabile ", nonchè le sue attribuzioni, ferme restando le competenze statali di cui all'articolo 6, lettera q) della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno;
d) la data entro la quale dovrà avvenire l'adeguamento ai requisiti di cui ai precedenti punti a), b) e c).
Fino all'entrata in vigore della legge di cui al precedente comma del presente articolo, continueranno ad avere efficacia le disposizioni del decreto ministeriale 5 agosto 1977, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 236 del 31 agosto 1977, relativo a: " Determinazione dei requisiti tecnici sulle case di cura private ".
Art. 4
Autorizzazione all'apertura
Nessuno può aprire o tenere in esercizio case di cura private senza autorizzazione.
L'autorizzazione è strettamente personale e non può essere sotto qualsiasi forma e ad alcun titolo ceduta ad altri, ancorchè si tratti dell'esercizio di singole attività ambulatoriali di diagnosi e cura. E' vietato altresì cedere, a qualsiasi titolo, locali compresi nella planimetria di cui al successivo art. 7, secondo comma, da adibire a presidi di cui ai successivi articoli 17 e 18 o a qualsiasi altro uso non espressamente previsto nell'autorizzazione.
Gli eredi dell'autorizzatario hanno diritto di continuare provvisoriamente l'esercizio della casa di cura privata durante le more per il rilascio dell'autorizzazione al nuovo titolare, che deve presentare apposita domanda entro 90 giorni dall'avvenuta morte del precedente titolare.
Art. 5
Denominazione
La denominazione delle case di cura private deve essere sempre preceduta o seguita dalla indicazione " casa di cura privata "; è fatto divieto di usare frasi o denominazioni atte a ingenerare confusioni con gli ospedali o istituti pubblici o cliniche universitarie.
Art. 6
Direttore sanitario
Ogni casa di cura privata deve avere un direttore sanitario responsabile, che risponde personalmente dell'organizzazione e del buon funzionamento dei servizi igienico - sanitari e vigila sull'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di case di cura private.
Le norme emanate ai sensi del precedente articolo 3, primo comma, lettera c) stabiliscono anche i casi in cui al direttore sanitario è vietata ogni attività di diagnosi e cura nella casa di cura privata.
Art. 7
Procedura d' autorizzazione
Chiunque intenda aprire, ampliare o trasformare una casa di cura privata deve, nella domanda di autorizzazione, dichiarare la natura dell'attività sanitaria che in essa deve essere svolta, con le indicazioni in ordine alla tipologia risultante dalle norme emanate ai sensi del precedente art. 3, primo comma.
Alla domanda devono essere allegati la planimetria dei locali con l'indicazione della loro destinazione d' uso ed il regolamento sull'ordinamento e sul funzionamento delle case di cura, nonchè il decreto di usabilità degli ambienti rilasciato dal Sindaco ai sensi dell'art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
L'autorizzazione deve indicare la denominazione della casa di cura, la sua tipologia, l'articolazione e la precisa denominazione dei servizi di diagnosi e cura e dei reparti, con i relativi posti - letto.
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma i progetti di costruzione, per l'apertura, l'ampliamento o la trasformazione di case di cura private devono essere approvati anche dal servizio di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale competente per territorio.
Art. 8
Sospensione e revoca dell'autorizzazione
In caso di apertura di un' istituzione sanitaria privata senza autorizzazione, ne viene disposta la chiusura.
Fuori dei casi previsti nei commi successivi, verificandosi violazione alle norme della presente legge ed alle condizioni apposte nel provvedimento di autorizzazione o disfunzioni assistenziali, che possano essere eliminate mediante opportuni e idonei interventi, l'istituzione sanitaria privata può essere diffidata a provvedere entro un congruo termine, da stabilire nell'atto di diffida, trascorso inutilmente il quale se ne ordina la chiusura fino a quando non siano rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento; in tal caso la riapertura della istituzione sanitaria privata dovrà essere appositamente autorizzata.
Nel caso di violazione alle norme della presente legge o alle condizioni apposte nel provvedimento di autorizzazione che determini gravi disfunzioni dalle quali possa derivare pregiudizio all'assistenza, è disposta la chiusura dell' istituzione sanitaria privata per un periodo non superiore a tre mesi.
Nel caso di ripetute infrazioni alle norme della presente legge o alle condizioni apposte nel provvedimento di autorizzazione o di ripetute gravi disfunzioni assistenziali, salvo quanto stabilito dal precedente comma, può essere disposta la revoca dell'autorizzazione.
Art. 9
Classificazione delle case di cura
La Regione classifica le case di cura private, ancorchè non convenzionate ai sensi dell'art. 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, secondo i criteri stabiliti negli schemi - tipo di convenzione.
La classificazione di cui al precedente comma è effettuata sulla base dei requisiti in possesso da parte delle case di cura alla data del 31 luglio dell'anno che precede la classificazione.
Art. 10
Requisiti delle case di cura già in esercizio
Entro il 30 giugno 1980, le case di cura private già in esercizio, ancorchè non convenzionate con la Regione, dovranno avere almeno i requisiti igienico - edilizi e i servizi, l'organizzazione dei raggruppamenti, unità funzionali e servizi di diagnosi e cura e la dotazione di personale previsti dallo schema di convenzione Regioni - case di cura private allegato al decreto ministeriale 30 giugno 1975, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 18 luglio 1975, n. 184, ai fini della classificazione delle case di cura private nella fascia funzionale C.
Resta fermo quanto disposto dall'ultimo comma del precedente articolo 3 per quanto attiene all'apertura di nuove case di cura private o all'ampliamento di quelle preesistenti.
Art. 11
Adeguamento dei requisiti delle case di cura già in esercizio
Ai fini dell'adeguamento di cui al precedente articolo 10, fatti salvi gli accertamenti in ordine ai requisiti igienico - sanitari e alle altre condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni, le case di cura private saranno autorizzate a gestire i servizi di diagnosi e cura che, ancorchè non autorizzati al momento della loro apertura, furono compresi nelle convenzioni con gli enti mutualistici e nelle quali la Regione subentrò ai sensi del primo dei commi aggiunti dalla legge 17 agosto 1974, n. 386 Sito esterno, all'art. 18 del decreto - legge 8 luglio 1974, n. 264 Sito esterno, purchè siano stati presi in considerazione ai fini della classificazione, ovvero, ancorchè non convenzionati, siano poi stati ugualmente presi in considerazione ai fini di tale classificazione.
Gli anzidetti servizi, esclusivamente ai fini dell'adeguamento, devono essere conformi ai requisiti tecnici di cui al primo comma del precedente articolo 10.
Entro e non oltre la scadenza indicata al precedente art. 10, chiunque sia autorizzato all'esercizio di case di cura private deve inoltrare apposita domanda, conforme alle disposizioni del titolo I della presente legge, per ottenere la verifica o modifica delle autorizzazioni a suo tempo ottenute per l'apertura.
Le autorizzazioni di cui al precedente comma dovranno contenere, anche relativamente a quei reparti e servizi per i quali non interviene alcuna modificazione rispetto all'originaria autorizzazione, precise indicazioni in ordine:
- ai requisiti igienico - edilizi;
- all'organizzazione dei servizi di diagnosi e cura;
- alla dotazione del personale.
Art. 12
Istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica
Gli istituti e gli enti di cui al primo comma dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, che non abbiamo ottenuto la classificazione ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132 Sito esterno e le istituzioni a carattere privato che abbiano un ordinamento dei servizi ospedalieri corrispondente a quello degli ospedali pubblici, che intendano ottenere che i loro ospedali siano considerati presidi dell' unità sanitaria locale, debbono presentare domanda alla Regione entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.
La Giunta regionale verifica la corrispondenza dei requisiti dei presidi di cui al comma precedente; detti presidi saranno considerati presidi della unità sanitaria locale, sempre che il piano sanitario regionale li preveda, con la legge di approvazione del primo piano sanitario regionale.
Capo II
CONVENZIONI CON LE CASE DI CURA PRIVATE
Art. 13
Esigenze di integrazioni della rete pubblica ospedaliera
Le esigenze dell'assistenza ospedaliera, in base alle quali le unità sanitarie locali stipulano convenzioni con le case di cura private a norma dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, sono determinate, in connessione con le previsioni e le fasi di attuazione del piano sanitario regionale, dal Consiglio regionale.
Le case di cura private, in relazione alle suddette esigenze, con priorità per quelle già convenzionate, possono essere utilizzate per integrare la rete ospedaliera pubblica.
In relazione alle previsioni del piano sanitario regionale la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, formula indicazioni per le scelte, la trasformazione e la riconversione delle case di cura private.
Le convenzioni di cui al primo comma sono stipulate dalle unità sanitarie locali in conformità agli schemi di convenzione di cui al terzo comma dell'art. 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno e in applicazione della presente legge.
Art. 14
Durata delle convenzioni
Le convenzioni con le case di cura e le altre istituzioni sanitarie private hanno la durata stabilita nello schema - tipo di convenzione previsto dall'art. 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno.
Art. 15
Rinnovo delle convenzioni
Le convenzioni tra le unità sanitarie locali e le case di cura e le altre istituzioni sanitarie private si intendono tacitamente prorogate qualora non vengano disdette da una delle parti, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il 31 luglio dell'anno in cui scadono.
Nel secondo semestre dell'anno in cui scade la convenzione si provvede, sulla base dei requisiti esistenti alla data del 31 luglio, alla conferma o alla eventuale revisione della classificazione delle case di cura private con le quali si dovrà rinnovare la convenzione. All'atto del rinnovo la convenzione sarà modificata in conseguenza della eventuale revisione della classificazione.
In deroga a quanto disposto dal precedente comma, nel corso del periodo di validità della convenzione, ove vengano meno taluni requisiti essenziali ai fini della classificazione nella fascia funzionale cui la casa di cura privata fu assegnata, a meno che non ricorrano le condizioni per risolvere la convenzione, si modifica la classificazione, e, di conseguenza, la convenzione. Ove, invece, la casa di cura privata acquisisca ulteriori requisiti che comportino la sua classificazione in una fascia funzionale superiore, si modificheranno la classificazione e i contenuti di convenzione eventualmente in atto solo nel caso che, in relazione alle previsioni ed alle fasi di attuazione del piano sanitario regionale, ciò sia rispondente alle esigenze dell'assistenza ospedaliera.
Art. 16
Sospensione e risoluzione delle convenzioni
Qualora l'istituzione sanitaria privata venga temporaneamente chiusa ai sensi del secondo e del terzo comma dell'articolo 8, la convenzione è sospesa di diritto per il periodo di chiusura.
Nel caso di inadempienze alla convenzione, l'istituzione sanitaria privata è diffidata a rimuoverle nel termine che sarà stabilito in relazione al tipo di inadempienza. Trascorso inutilmente tale termine, si procede alla sospensione della convenzione per un periodo non superiore ad un mese.
Ove venga revocata l'autorizzazione all'apertura e all' esercizio dell'istituzione sanitaria privata, la convenzione è risolta di diritto. La risoluzione della convenzione può essere altresì disposta, oltre che nei casi consentiti dalle vigenti disposizioni, per ripetute inadempienze alla convenzione o nel caso che questa non venga eseguita seconda le regole della correttezza e della buona fede anche sotto il profilo amministrativo - contabile.

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