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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 gennaio 1980, n. 2

DISCIPLINA PER L'APERTURA, L'ESERCIZIO E LE CONVENZIONI DELLE ISTITUZIONI SANITARIE DI CARATTERE PRIVATO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 3 del 10 gennaio 1980

Titolo II
PRESIDI DIAGNOSTICI, CURATIVI E RIABILITATIVI AMBULATORIALI
Capo I
AUTORIZZAZIONE ED ESERCIZIO DEI PRESIDI DIAGNOSTICI, CURATIVI E RIABILITATIVI AMBULATORIALI
Art. 17
Definizione
Sono soggetti alle norme contenute nel presente titolo gli stabilimenti sanitari gestiti da privati, siano essi persone fisiche o giuridiche o associazioni non riconosciute, con i quali si provvede, senza bisogno di degenza, salvo, eventualmente, durante alcune ore del giorno, alla diagnosi, alla cura o alla riabilitazione di cittadini italiani o stranieri.
In particolare, sono soggetti alle norme contenute nel presente titolo gli ambulatori, i gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, gli stabilimenti di cure fisiche di qualsiasi natura, i gabinetti o gli ambulatori ove si impiegano, anche saltuariamente, sostanze radioattive naturali o artificiali a scopo diagnostico o terapeutico, ovvero apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti a scopo diagnostico e terapeutico.
E' altresì soggetto alle norme contenute nel presente titolo il servizio privato di trasporto infermi.
Art. 18
Studi professionali medici
Non sono soggetti ad autorizzazione per la loro apertura ed il loro esercizio gli studi professionali ed i locali destinati all'esercizio professionale del singolo medico, semprechè non rientrino per complessità di struttura o per le attrezzature ivi impiegate in uno dei tipi di cui al precedente art. 17.
Art. 19
Requisiti
In riferimento all'art. 43, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, e conformemente agli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 5 e all'articolo 25, settimo comma, della legge stessa, il Consiglio regionale stabilisce con legge i requisiti dei presidi anzidetti, le attrezzature ed i servizi di cui essi devono essere dotati in relazione al tipo di attività esercitato, le norme sull'ordinamento dei servizi e del personale, la data entro la quale dovrà avvenire l'adeguamento ai requisiti stessi.
In particolare, i suddetti requisiti concernono, oltre i locali e le attrezzature, le qualifiche e gli organici del personale occorrente, le relazioni con le strutture pubbliche e private esistenti nell'ambito territoriale di riferimento, corrispondente, di norma, al territorio dell'unità sanitaria locale e, ferme restando le competenze statali di cui all'articolo 6, lettera q) della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, i requisiti e le attribuzioni del direttore tecnico.
Art. 20
Adeguamento dei requisiti dei presidi ambulatoriali già in esercizio
I presidi di cui al precedente art. 17, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono adeguarsi ai requisiti previsti dalla legge regionale di cui al precedente art. 19, primo comma, nel termine previsto dalla legge stessa.
Entro e non oltre il suddetto termine, chiunque gestisca presidi deve inoltrare apposita domanda per ottenere la verifica e la conferma dell'autorizzazione.
Art. 21
Autorizzazione all'apertura
Nessuno può aprire, ampliare, trasformare o tenere in esercizio presidi di cui al precedente articolo 17 senza autorizzazione.
L'autorizzazione è strettamente personale e non può essere sotto qualsiasi forma e ad alcun titolo ceduta ad altri, ancorchè si tratti dell'esercizio di singole attività.
Per la procedura di autorizzazione si applicano le norme di cui al precedente art. 7, in quanto compatibili.
Gli eredi dell'autorizzatario hanno diritto di continuare provvisoriamente l'esercizio del presidio sanitario durante le more per il rilascio dell'autorizzazione al nuovo titolare, che deve presentare apposita domanda entro 90 giorni dall'avvenuta morte del precedente.
Art. 22
Nuove autorizzazioni
Nuove autorizzazioni per l'apertura dei presidi di cui al precedente art. 17, saranno rilasciate solo a seguito dell' entrata in vigore della legge regionale di cui al precedente articolo 19, primo comma; ove detta legge non sia entrata in vigore alla data del 31 dicembre 1982, le autorizzazioni saranno rilasciate in base alla vigente normativa.
Art. 23
Sospensione e revoca dell'autorizzazione
Per i provvedimenti di sospensione e revoca della autorizzazione dei presidi di cui al presente titolo, si applicano le disposizioni del precedente articolo 8.
Art. 24
Direttore tecnico
Gli stabilimenti sanitari di cui al precedente articolo 17 devono essere diretti da un medico chirurgo o, limitatamente a quanto di sua competenza, da un biologo.
L'autorizzazione all'apertura e all'esercizio del presidio sanitario dovrà riportare esplicitamente il nominativo del direttore tecnico.
Spetta al direttore tecnico accertarsi che ai singoli servizi sia preposto personale sanitario, tecnico e paramedico fornito dei titoli indispensabili per l'esercizio delle singole attività professionali; accertarsi del perfetto funzionamento delle apparecchiature diagnostiche e terapeutiche installate nel complesso sanitario; effettuare il controllo dei servizi e in particolare di quelli di disinfezione e di sterilizzazione, nonchè la raccolta e il coordinamento dei dati statistici.
Il direttore tecnico risponde personalmente dell'organizzazione e del buon funzionamento dei servizi igienico - sanitari e vigila sull'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di presidi diagnostici, curativi e riabilitativi ambulatoriali.
Capo II
CONVENZIONI CON I PRESIDI DIAGNOSTICI, CURATIVI E RIABILITATIVI AMBULATORIALI
Art. 25
Esigenze di integrazione della rete pubblica ambulatoriale
Le esigenze dell'assistenza sanitaria, in base alle quali le unità sanitarie locali stipulano convenzioni con i presidi diagnostici, curativi e riabilitativi ambulatoriali, a norma dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, sono determinate, in connessione con le previsioni e le fasi di attuazione del piano sanitario regionale, dal Consiglio regionale.
I presidi sanitari di cui agli articoli 17 e 18 della presente legge, in relazione alle suddette esigenze, con priorità per quelli già convenzionati, possono essere utilizzati per integrare la rete ambulatoriale pubblica.
Le convenzioni, di cui al primo comma, sono stipulate dalle unità sanitarie locali in conformità agli schemi di convenzione di cui al terzo comma dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno e in applicazione della presente legge.
Le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate esclusivamente con i titolari delle autorizzazioni a gestire le strutture di cui agli articoli 2 e 17 della presente legge.
Art. 26
Durata, rinnovo, sospensione e risoluzione delle convenzioni
Per quanto concerne la durata, il rinnovo, la sospensione e la risoluzione delle convenzioni con i presidi sanitari di cui ai precedenti articoli 17 e 18, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, primo comma, e 16 della presente legge.

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