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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 gennaio 1980, n. 2

DISCIPLINA PER L'APERTURA, L'ESERCIZIO E LE CONVENZIONI DELLE ISTITUZIONI SANITARIE DI CARATTERE PRIVATO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 3 del 10 gennaio 1980

Titolo III
STABILIMENTI TERMALI
Art. 27
Definizione
Sono soggetti alle norme contenute nel presente titolo gli stabilimenti termali gestiti da privati, siano essi persone fisiche o giuridiche o associazioni non riconosciute, nei quali si utilizzano a scopo terapeutico acque minerali, peloidi quali fanghi, limi, muffe e simili, nonchè stufe naturali e artificiali.
Per i servizi sanitari ed i presidi diagnostici, curativi e riabilitativi annessi ai reparti termali si osservano le disposizioni contenute nel titolo II della presente legge in quanto applicabili.
Art. 28
Qualificazione e valorizzazione sanitaria degli stabilimenti termali
In riferimento al secondo comma dell'art. 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, la Regione, attraverso la programmazione regionale sanitaria e le norme di cui al successivo comma, promuove la qualificazione e la valorizzazione sanitaria degli stabilimenti termali.
Ai fini di cui al precedente comma, ed in riferimento all'articolo 43, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, il Consiglio regionale stabilisce con legge le norme relative ai requisiti tecnico - organizzativi di carattere sanitario di cui gli stabilimenti termali debbono essere dotati in relazione agli indirizzi terapeutici praticati, nonchè la data entro la quale dovrà avvenire l'adeguamento a detti requisiti, fermo restando il disposto dell'articolo 6 - lettera t) della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno e conformemente agli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 5 della stessa legge.
Art. 29
Autorizzazione all'apertura
Nessuno può aprire, ampliare, trasformare o tenere in esercizio stabilimenti termali senza autorizzazione.
L'autorizzazione è strettamente personale, è rilasciata al concessionario o subconcessionario a norma del RD 29 luglio 1927, n. 1443 e non può essere sotto qualsiasi forma e ad alcun titolo ceduta ad altri ancorchè si tratti dell'esercizio di singole attività terapeutiche e applicazioni termali o di servizi e presidi sanitari annessi allo stabilimento termale.
L'autorizzazione deve indicare l'uso al quale lo stabilimento termale è destinato, le applicazioni termali che vengono effettuate, la presenza dei requisiti di cui al precedente articolo 28, nonchè il periodo di apertura al pubblico dello stabilimento.
Fino all'emanazione della legge regionale di cui al precedente articolo 28 si osservano in quanto applicabili le norme di cui al RD 28 settembre 1919, n. 1924.
Per i provvedimenti di sospensione e revoca dell'autorizzazione si applicano le disposizioni del precedente articolo 8.
Restano salve le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 30
Direttore tecnico
Gli stabilimenti termali devono essere diretti da un medico chirurgo. Il direttore tecnico, oltre ai requisiti previsti dalle vigenti disposizioni, dovrà essere in possesso di quelli che saranno previsti con la legge di cui al precedente articolo 28, ferme restando le competenze statali di cui all'articolo 6, lettera q) della legge 23 dicembre 1978 n. 833 Sito esterno.
L'autorizzazione all'apertura e all'esercizio dello stabilimento termale dovrà riportare esplicitamente il nominativo del direttore tecnico.
Spetta al direttore tecnico accertarsi che ai singoli servizi sia preposto personale sanitario, tecnico e paramedico fornito di titoli indispensabili per l'esercizio delle singole attività professionali; accertarsi del perfetto funzionamento delle apparecchiature diagnostiche e terapeutiche installate nello stabilimento termale; effettuare il controllo dei servizi e in particolare di quelli di disinfezione e sterilizzazione, nonchè la raccolta ed il coordinamento dei dati statistici.
Il direttore tecnico risponde personalmente dell'organizzazione e del buon funzionamento dei servizi igienico - sanitari e vigila sull'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di stabilimenti termali.
Art. 31
Convenzioni
Le esigenze dell'assistenza sanitaria, in base alle quali le unità sanitarie locali stipulano convenzioni con gli stabilimenti termali, sono determinate dal piano sanitario regionale e tenendo conto della specificità terapeutica delle acque e delle applicazioni termali delle singole stazioni.
Le convenzioni di cui al precedente comma sono stipulate dalle unità sanitarie locali con gli stabilimenti termali, con priorità per quelli già convenzionati, in conformità agli schemi di convenzione di cui al terzo comma dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, primo comma, e 16 della presente legge.

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