LEGGE REGIONALE 08 gennaio 1980, n. 2
DISCIPLINA PER L'APERTURA, L'ESERCIZIO E LE CONVENZIONI DELLE ISTITUZIONI SANITARIE DI CARATTERE PRIVATO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 3 del 10 gennaio 1980
Titolo IV
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
Art. 32
Disciplina
Le unità sanitarie locali sulla base delle previsioni e dell' attuazione del piano sanitario regionale, nella gestione dei servizi e nell'erogazione delle prestazioni, tengono conto delle attività delle associazioni di volontariato costituite per concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del servizio sanitario nazionale.
In riferimento all'ultimo comma dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , i rapporti tra le unità sanitarie locali e le associazioni di volontariato ai fini del loro concorso alle attività sanitarie pubbliche sono regolati da apposite convenzioni stipulate in conformità a schemi - tipo approvati dal Consiglio regionale.
Per i presidi e i servizi diagnostici, curativi e riabilitativi gestiti dalle associazioni di volontariato si applicano le disposizioni contenute nel titolo II, capo I, della presente legge.