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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 gennaio 1980, n. 2

DISCIPLINA PER L'APERTURA, L'ESERCIZIO E LE CONVENZIONI DELLE ISTITUZIONI SANITARIE DI CARATTERE PRIVATO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 3 del 10 gennaio 1980

Titolo VI
DELEGHE
Art. 34
Funzioni delegate
Le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle case di cura private, dei presidi diagnostici, curativi e riabilitativi ambulatoriali e degli stabilimenti termali di cui ai precedenti titoli I, II e III, nonchè le funzioni concernenti la sospensione e la revoca delle autorizzazioni, la vigilanza e la pubblicità sanitaria ad essi relativa, sono delegate ai Comuni.
La delega non comprende le funzioni già attribuite ai Comuni dagli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 Sito esterno.
Le funzioni concernenti l'autorizzazione all'apertura, all'ampliamento o alla trasformazione, nonchè quelle relative alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione, sono esercitate sentito il servizio di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale competente per territorio e previo parere della stessa.
Art. 35
Disposizioni statutarie applicabili nel rapporto di delega
Nell'esercizio delle funzioni amministrative regionali gli enti delegatari sono tenuti ad osservare, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dagli articoli 59 e 60 dello statuto regionale.
Art. 36
Direttive
Nel corso del rapporto di delega, il Consiglio regionale e la Giunta possono emanare direttive riguardanti le funzioni regionali delegate.
Le direttive della Giunta regionale possono contenere indicazioni vincolanti per i delegatari nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla competente Commissione consiliare e siano sentiti gli enti delegatari.
Le direttive di carattere vincolante saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 37
Potere sostitutorio
In caso di inerzia degli enti delegatari, la Giunta regionale può invitare gli stessi a provvedere entro un congruo termine; decorso il quale, al compimento del singolo atto provvede direttamente la Giunta.
Art. 38
Revoca
La revoca delle funzioni delegate con l'articolo 34 è ammessa per legge, di norma, nei confronti di tutti i soggetti delegatari.
La revoca nei confronti del singolo delegatario è ammessa, sempre per legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi o delle direttive regionali.
Art. 39
Definitività degli atti emanati nell'esercizio di funzioni delegate
Gli enti delegatari debbono, nell'emanazione degli atti concernenti funzioni delegate con la presente legge, fare espressa menzione della delega di cui sono destinatari.
Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate hanno carattere definitivo.
Art. 40
Ripartizione delle funzioni delegate
Gli enti delegatari determinano, con atto motivato, la ripartizione delle funzioni delegate fra i propri organi.
Tale atto dovrà essere assunto prima di iniziare l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge e tempestivamente comunicato alla Regione, che ne curerà la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.
Art. 41
Scambio di informazioni
La Regione e gli enti delegatari sono tenuti a fornirsi, reciprocamente e a richiesta, informazioni, dati statistici e ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.
Art. 42
Poteri di vigilanza regionale
La Regione conserva nei confronti di tutte le case di cura e dei presidi diagnostici, curativi e riabilitativi ambulatoriali e degli stabilimenti termali, il potere di vigilanza, di ispezione e di denuncia, anche in collaborazione con gli enti delegatari.
Art. 43
Competenze regionali
In attesa che gli enti delegatari esercitino le funzioni delegate dall'articolo 34, e nei casi di ricorso al potere sostitutorio di cui all'articolo 37 o di revoca delle deleghe, le funzioni anzidette sono esercitate dalla Giunta regionale.
Art. 44
Copertura finanziaria
Agli oneri derivanti agli enti delegatari per l'esercizio delle funzioni delegate a norma della presente legge si fa fronte con quota - parte del Fondo Sanitario Nazionale che sarà ripartito secondo il disposto dell'art. 51, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno. Lo stanziamento da attribuire a tale nuovo capitolo sarà determinato con la legge di approvazione del bilancio in conformità a quanto sarà stabilito dalla legge di attuazione del piano sanitario regionale.
Alla ripartizione tra gli enti delegatari provvede la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, in relazione alla presenza delle istituzioni sanitarie private sul territorio di competenza.

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