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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 gennaio 1980, n. 2

DISCIPLINA PER L'APERTURA, L'ESERCIZIO E LE CONVENZIONI DELLE ISTITUZIONI SANITARIE DI CARATTERE PRIVATO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 3 del 10 gennaio 1980

Titolo VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 45
Applicabilità delle norme sulle convenzioni
Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 15, 16, 26 e 31, ultimo comma, si applicano in quanto compatibili con il contenuto degli schemi - tipo di convenzione di cui all'articolo 44, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno.
Art. 46
Subentro, durata e rinnovo delle convenzioni con le istituzioni sanitarie private
Le unità sanitarie locali, fino a quando non avranno stipulato direttamente le convenzioni in base ai precedenti articoli 13, 25 e 31, subentrano nelle convenzioni in atto tra la Regione e le case di cura private e nelle convenzioni tra i disciolti enti e istituti mutualistici e i presidi diagnostici, curativi e riabilitativi ambulatoriali e gli stabilimenti termali.
Fino alla scadenza del periodo di validità del primo piano sanitario della Regione Emilia - Romagna, al fine di consentire un graduale adeguamento alle esigenze di integrazione della rete pubblica sanitaria, secondo le indicazioni di cui ai precedenti articoli 13, 25 e 31, le convenzioni avranno durata annuale.
Per il rinnovo, la sospensione e la risoluzione delle convenzioni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15 e 16.
Art. 47
Istituti di riabilitazione
Agli istituti che erogano le prestazioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, in riferimento all'articolo 43, primo comma, della stessa legge, per i dipendenti servizi sanitari riabilitativi annessi si applicano le disposizioni di cui al precedente titolo II.
Le convenzioni tra le unità sanitarie locali e detti istituti sono stipulate sulla base degli schemi - tipo di cui all' articolo 26, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno.
Art. 48
Comitato tecnico - consultivo
E' istituito il Comitato tecnico - consultivo per la elaborazione delle norme di cui agli articoli 3, 19 e 28 della presente legge, composto di quindici membri, scelti tra persone interne o estranee alla amministrazione regionale, esperti in materia.
Il Comitato, presieduto dall'Assessore alla sanità della Regione o da un suo delegato, è nominato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare Sicurezza Sociale, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge. Esercita le funzioni di segretario un collaboratore regionale designato dall'Assessore alla sanità.
Il Comitato tecnico è strumento tecnico - consultivo della Commissione Sicurezza Sociale e del Consiglio regionale per la elaborazione delle norme di cui al primo comma.
Il Comitato dura in carica per il periodo necessario alla elaborazione delle norme di cui al precedente primo comma ed ai suoi membri sono corrisposte le indennità previste dalla legge regionale 15 dicembre 1977, n. 49.

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