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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1980, n. 3

MODIFICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 26 AGOSTO 1974, N. 46 " COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 6 del 17 gennaio 1980

Art. 11
L'art. 14 della legge regionale 26 agosto 1974, n. 46, è così modificato:
" Art. 14 Commissioni per le zone storiche di confine Per iniziativa del Consiglio direttivo e sulla base di criteri che l'Istituto emanerà, possono essere istituite commissioni intercomunali o interprovinciali per le zone storiche di confine, d' intesa con le Regioni interessate, con i compiti che di volta in volta verranno determinati per ciascuna. Le commissioni sono istituite con decreto del Presidente della Regione, e sono presiedute e convocate dal Presidente dell'Istituto. Restano in carica per lo stesso periodo del Consiglio direttivo che le costituisce ".

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