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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1980, n. 3

MODIFICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 26 AGOSTO 1974, N. 46 " COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 6 del 17 gennaio 1980

Art. 13
L'art. 18 della legge regionale 26 agosto 1974, n. 46, è così modificato:
" Art. 18 Esecutività delle deliberazioni del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo e controllo sulle medesime Copia delle deliberazioni del Consiglio direttivo, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati, è trasmessa al Presidente della Regione entro otto giorni dalla loro adozione. Il Presidente della Regione, entro dieci giorni dal ricevimento dell'atto, decorsi i quali la deliberazione diventa esecutiva, ha facoltà di sospendere i termini e di chiedere agli organi deliberanti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio ovvero di riesaminare l'atto stesso. Ricevuti i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio, ovvero se l'atto del quale sia stato richiesto il riesame venga riapprovato, il Presidente della Regione può chiederne alla Giunta regionale l'annullamento, anche per motivi attinenti al merito, informandone la competente commissione consiliare, che può esprimersi in merito entro dieci giorni dal ricevimento dell'atto. L'annullamento deve essere pronunciato entro quindici giorni dal ricevimento dei chiarimenti o degli elementi integrativi di giudizio ovvero dell' atto riapprovato. Decorso tale termine, la deliberazione diviene esecutiva. Copia delle deliberazioni divenute esecutive viene trasmessa dal Presidente della Regione al Presidente del Consiglio regionale, che ne cura l'inoltro alla competente commissione consiliare. Le deliberazioni concernenti i bilanci preventivi, le relative variazioni e i rendiconti consuntivi, nonchè quelle relative ai programmi generali annuali e pluriennali di attività, diventano esecutive solo dopo la loro ratifica da parte del Consiglio regionale. Le deliberazioni concernenti i bilanci preventivi ed i programmi generali di attività debbono essere trasmesse al Presidente della Regione entro il primo settembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono; quelle concernenti i rendiconti consuntivi, con allegata la relazione del collegio dei revisori, entro il 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio finanziario di riferimento. Le disposizioni del primo e del secondo comma del presente articolo si applicano anche alle deliberazioni del Comitato esecutivo che non siano di semplice proposta al Consiglio direttivo ".

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