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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1980, n. 3

MODIFICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 26 AGOSTO 1974, N. 46 " COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 6 del 17 gennaio 1980

Art. 3
L'art. 5 della legge regionale 26 agosto 1974, n. 46, è così modificato:
" Art. 5 Il Consiglio direttivo Il Consiglio direttivo dell'Istituto è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è composto: a) dal Presidente, che lo presiede, eletto dal Consiglio regionale secondo le modalità di cui all'art. 62 dello statuto della Regione; b) da ventinove membri eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a quindici nomi. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente dell'Istituto, di sua iniziativa o quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti. In caso di vacanza della carica di Presidente, il Consiglio direttivo è convocato da uno dei due vicepresidenti. Può essere altresì convocato dal Presidente della Regione. Il Consiglio direttivo delibera validamente con la presenza della metà più uno dei componenti e a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Per l'approvazione dello statuto, del regolamento e delle loro modificazioni, nonchè per l'elezione dei due vicepresidenti e del Comitato esecutivo, occorre la maggioranza assoluta. I componenti del Consiglio direttivo restano in carica tre anni e possono essere confermati. Il Consiglio direttivo è sciolto con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione del Consiglio regionale, per accertate gravi irregolarità o per il verificarsi di situazioni tali da compromettere il regolare funzionamento dell'Istituto. Con lo stesso decreto di scioglimento è nominato un commissario per la provvisoria gestione dell'Istituto. Gli organi disciolti devono essere ricostituiti nel termine di due mesi dalla data del decreto di scioglimento ".

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