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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1980, n. 3

MODIFICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 26 AGOSTO 1974, N. 46 " COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 6 del 17 gennaio 1980

Art. 4
L'art. 6 della legge regionale 26 agosto 1974, n. 46, è così modificato:
" Art. 6 Compiti del Consiglio direttivo Il Consiglio direttivo: a) elegge tra i suoi membri, nella prima seduta, due vicepresidenti e gli altri componenti del Comitato esecutivo; b) delibera lo statuto, il regolamento e le loro modificazioni; c) approva i programmi generali annuali e pluriennali; d) approva annualmente il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo; e) approva la proposta alla Regione circa la dotazione organica del personale, che deve essere tratto dal ruolo unico del personale della Regione; f) approva, in rapporto alle necessità, le richieste alla Regione per l'assegnazione di personale, per il bando di concorsi a copertura di posti eventualmente vacanti nel ruolo unico regionale, per l'istituzione in esso di qualifiche funzionali non previste o per l'aumento dei posti previsti; g) approva le locazioni, gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e, nei limiti previsti dal regolamento, di beni mobili; h) decide sui ricorsi e sulle azioni giudiziarie, sulle liti attive e passive, nonchè sulle relative transazioni; i) adotta ogni altro provvedimento ad esso demandato dallo statuto e dal regolamento ".

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