Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1980, n. 3

MODIFICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 26 AGOSTO 1974, N. 46 " COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 6 del 17 gennaio 1980

Art. 5
L'art. 7 della legge regionale 26 agosto 1974, n. 46, è così modificato:
" Art. 7 Il Presidente e i Vicepresidenti Il Presidente, eletto nelle forme di cui all'art. 5, ha la rappresentanza legale e processuale dell'Istituto; convoca e presiede il Consiglio direttivo e il Comitato esecutivo; ha la responsabilità dell'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo e dal Comitato esecutivo; assume ogni altra funzione demandatagli dallo statuto e dal regolamento. Il Presidente designa di volta in volta il vicepresidente incaricato di sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento. In caso di mancata designazione e per motivi d' urgenza provvede il Comitato esecutivo, convocato da uno dei vicepresidenti. Il Presidente può delegare a ciascuno dei vicepresidenti proprie specifiche funzioni per singoli incarichi ".

Espandi Indice