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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1980, n. 3

MODIFICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 26 AGOSTO 1974, N. 46 " COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 6 del 17 gennaio 1980

Art. 6
Nella legge regionale 26 agosto 1974, n. 46, è inserito il seguente articolo 7 bis:
" Art. 7 bis Il Comitato esecutivo Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente, dai due vicepresidenti e da altri otto consiglieri, eletti a norma degli artt. 5, terzo comma, e 6, lettera a). Il Comitato esecutivo dà attuazione alle deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo e delibera su tutte le materie non riservate dalla legge o dallo statuto al Consiglio direttivo stesso. Il Comitato esecutivo può affidare ai singoli suoi componenti compiti di coordinamento settoriale o intersettoriale per l'attuazione dei vari programmi e iniziative. Incarichi particolari possono essere affidati a membri del Consiglio direttivo ".

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