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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1980, n. 3

MODIFICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 26 AGOSTO 1974, N. 46 " COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 6 del 17 gennaio 1980

Art. 8
L'art. 9 della legge regionale 26 agosto 1974, n. 46, è così modificato:
" Art. 9 Il responsabile dei servizi Il responsabile dei servizi è nominato per un triennio, con possibilità di rinnovo, dalla Giunta regionale, su designazione del Consiglio direttivo dell'Istituto. Può essere scelto fra collaboratori regionali appartenenti a qualifiche funzionali, del massimo livello, il cui profilo corrisponda alle attribuzioni assegnategli dalla presente legge, oppure fra persone estranee all'amministrazione regionale, che possiedano requisiti personali adeguati a dette attribuzioni, per incarico conferito, su proposta del Consiglio direttivo, a norma dell'art. 61, terzo comma, dello statuto della Regione. Al responsabile dei servizi è attribuito l'incarico di coordinatore ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12

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