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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Originale15/11/2001

Data di pubblicazione della legge modificante : 17/01/1980

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1980, n. 3

MODIFICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 26 AGOSTO 1974, N. 46 " COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 6 del 17 gennaio 1980

Art. 10
L'art. 13 della legge regionale 26 agosto 1974, n. 46, è così modificato:
" Art. 13 Consulta regionale per i beni artistici, culturali e naturali, commissioni provinciali e del Circondario di Rimini, e comunali Per iniziativa del Consiglio direttivo è costituita una Consulta regionale per i beni artistici, culturali e naturali, con il compito di esprimere orientamenti e pareri sulle linee e sui programmi generali dell'Istituto. I criteri di composizione della Consulta saranno definiti dallo statuto dell'Istituto, avendo riguardo alla necessità di assicurare rappresentanze alle associazioni regionali degli enti locali, agli organi periferici del ministero per i beni culturali e ambientali, alle associazioni e istituzioni culturali di rilievo regionale. La Consulta è istituita con decreto del Presidente della Regione ed è presieduta e convocata dal Presidente dell'Istituto. Resta in carica per lo stesso periodo del Consiglio direttivo che la costituisce. Sulla base dei criteri che l'Istituto emanerà, le Amministrazioni locali potranno promuovere la costituzione di commissioni provinciali e del Circondario di Rimini e, per i centri urbani con popolazione superiore a 50.000 abitanti, comunali, con il compito di concorrere all'attività promozionale delle singole comunità, in ordine alla politica dei beni culturali, in particolare per i programmi d' intervento dell'Istituto relativi al censimento e all'inventario di detti beni nel territorio di competenza. Nelle commissioni provinciali è assicurata rappresentanza alle comunità montane. Le commissioni sono istituite con decreto del Presidente della Regione, e sono presiedute e convocate, rispettivamente, dagli assessori provinciali o comunali o, per quella del Circondario di Rimini, dal componente dell'ufficio di presidenza, competenti per i problemi culturali. Restano in carica per lo stesso periodo delle amministrazioni che le costituiscono ".

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