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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1980, n. 3

MODIFICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 26 AGOSTO 1974, N. 46 " COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 6 del 17 gennaio 1980

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Il terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 26 agosto 1974, n. 46, è così modificato:
" L'Istituto ha personalità giuridica ed il suo funzionamento è regolato dalla presente legge, nonchè da uno statuto e da un regolamento. Lo statuto, il regolamento e le loro modificazioni sono deliberati a maggioranza assoluta dal Consiglio direttivo e approvati dal Consiglio regionale ".
Art. 2
L'art. 4 della legge regionale 26 agosto 1974, n. 46, è così modificato:
" Art. 4 Organi dell'Istituto Sono organi dell'Istituto: a) il Consiglio direttivo; b) il Presidente; c) il Comitato esecutivo; d) il Collegio dei revisori dei conti ".
Art. 3
L'art. 5 della legge regionale 26 agosto 1974, n. 46, è così modificato:
" Art. 5 Il Consiglio direttivo Il Consiglio direttivo dell'Istituto è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è composto: a) dal Presidente, che lo presiede, eletto dal Consiglio regionale secondo le modalità di cui all'art. 62 dello statuto della Regione; b) da ventinove membri eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a quindici nomi. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente dell'Istituto, di sua iniziativa o quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti. In caso di vacanza della carica di Presidente, il Consiglio direttivo è convocato da uno dei due vicepresidenti. Può essere altresì convocato dal Presidente della Regione. Il Consiglio direttivo delibera validamente con la presenza della metà più uno dei componenti e a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Per l'approvazione dello statuto, del regolamento e delle loro modificazioni, nonchè per l'elezione dei due vicepresidenti e del Comitato esecutivo, occorre la maggioranza assoluta. I componenti del Consiglio direttivo restano in carica tre anni e possono essere confermati. Il Consiglio direttivo è sciolto con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione del Consiglio regionale, per accertate gravi irregolarità o per il verificarsi di situazioni tali da compromettere il regolare funzionamento dell'Istituto. Con lo stesso decreto di scioglimento è nominato un commissario per la provvisoria gestione dell'Istituto. Gli organi disciolti devono essere ricostituiti nel termine di due mesi dalla data del decreto di scioglimento ".
Art. 4
L'art. 6 della legge regionale 26 agosto 1974, n. 46, è così modificato:
" Art. 6 Compiti del Consiglio direttivo Il Consiglio direttivo: a) elegge tra i suoi membri, nella prima seduta, due vicepresidenti e gli altri componenti del Comitato esecutivo; b) delibera lo statuto, il regolamento e le loro modificazioni; c) approva i programmi generali annuali e pluriennali; d) approva annualmente il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo; e) approva la proposta alla Regione circa la dotazione organica del personale, che deve essere tratto dal ruolo unico del personale della Regione; f) approva, in rapporto alle necessità, le richieste alla Regione per l'assegnazione di personale, per il bando di concorsi a copertura di posti eventualmente vacanti nel ruolo unico regionale, per l'istituzione in esso di qualifiche funzionali non previste o per l'aumento dei posti previsti; g) approva le locazioni, gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e, nei limiti previsti dal regolamento, di beni mobili; h) decide sui ricorsi e sulle azioni giudiziarie, sulle liti attive e passive, nonchè sulle relative transazioni; i) adotta ogni altro provvedimento ad esso demandato dallo statuto e dal regolamento ".
Art. 5
L'art. 7 della legge regionale 26 agosto 1974, n. 46, è così modificato:
" Art. 7 Il Presidente e i Vicepresidenti Il Presidente, eletto nelle forme di cui all'art. 5, ha la rappresentanza legale e processuale dell'Istituto; convoca e presiede il Consiglio direttivo e il Comitato esecutivo; ha la responsabilità dell'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo e dal Comitato esecutivo; assume ogni altra funzione demandatagli dallo statuto e dal regolamento. Il Presidente designa di volta in volta il vicepresidente incaricato di sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento. In caso di mancata designazione e per motivi d' urgenza provvede il Comitato esecutivo, convocato da uno dei vicepresidenti. Il Presidente può delegare a ciascuno dei vicepresidenti proprie specifiche funzioni per singoli incarichi ".
Art. 6
Nella legge regionale 26 agosto 1974, n. 46, è inserito il seguente articolo 7 bis:
" Art. 7 bis Il Comitato esecutivo Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente, dai due vicepresidenti e da altri otto consiglieri, eletti a norma degli artt. 5, terzo comma, e 6, lettera a). Il Comitato esecutivo dà attuazione alle deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo e delibera su tutte le materie non riservate dalla legge o dallo statuto al Consiglio direttivo stesso. Il Comitato esecutivo può affidare ai singoli suoi componenti compiti di coordinamento settoriale o intersettoriale per l'attuazione dei vari programmi e iniziative. Incarichi particolari possono essere affidati a membri del Consiglio direttivo ".
Art. 7
Il terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 26 agosto 1974, n. 46, è così modificato:
" Dei risultati dell'attività di vigilanza il Collegio dei revisori dei conti riferisce, oltre che al Consiglio direttivo, alla Giunta e al Consiglio regionale ".
Art. 8
L'art. 9 della legge regionale 26 agosto 1974, n. 46, è così modificato:
" Art. 9 Il responsabile dei servizi Il responsabile dei servizi è nominato per un triennio, con possibilità di rinnovo, dalla Giunta regionale, su designazione del Consiglio direttivo dell'Istituto. Può essere scelto fra collaboratori regionali appartenenti a qualifiche funzionali, del massimo livello, il cui profilo corrisponda alle attribuzioni assegnategli dalla presente legge, oppure fra persone estranee all'amministrazione regionale, che possiedano requisiti personali adeguati a dette attribuzioni, per incarico conferito, su proposta del Consiglio direttivo, a norma dell'art. 61, terzo comma, dello statuto della Regione. Al responsabile dei servizi è attribuito l'incarico di coordinatore ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12
Art. 9
Gli articoli 10, 11 e 12 della legge regionale 26 agosto 1974, n. 46, sono abrogati.
Art. 10
L'art. 13 della legge regionale 26 agosto 1974, n. 46, è così modificato:
" Art. 13 Consulta regionale per i beni artistici, culturali e naturali, commissioni provinciali e del Circondario di Rimini, e comunali Per iniziativa del Consiglio direttivo è costituita una Consulta regionale per i beni artistici, culturali e naturali, con il compito di esprimere orientamenti e pareri sulle linee e sui programmi generali dell'Istituto. I criteri di composizione della Consulta saranno definiti dallo statuto dell'Istituto, avendo riguardo alla necessità di assicurare rappresentanze alle associazioni regionali degli enti locali, agli organi periferici del ministero per i beni culturali e ambientali, alle associazioni e istituzioni culturali di rilievo regionale. La Consulta è istituita con decreto del Presidente della Regione ed è presieduta e convocata dal Presidente dell'Istituto. Resta in carica per lo stesso periodo del Consiglio direttivo che la costituisce. Sulla base dei criteri che l'Istituto emanerà, le Amministrazioni locali potranno promuovere la costituzione di commissioni provinciali e del Circondario di Rimini e, per i centri urbani con popolazione superiore a 50.000 abitanti, comunali, con il compito di concorrere all'attività promozionale delle singole comunità, in ordine alla politica dei beni culturali, in particolare per i programmi d' intervento dell'Istituto relativi al censimento e all'inventario di detti beni nel territorio di competenza. Nelle commissioni provinciali è assicurata rappresentanza alle comunità montane. Le commissioni sono istituite con decreto del Presidente della Regione, e sono presiedute e convocate, rispettivamente, dagli assessori provinciali o comunali o, per quella del Circondario di Rimini, dal componente dell'ufficio di presidenza, competenti per i problemi culturali. Restano in carica per lo stesso periodo delle amministrazioni che le costituiscono ".
Art. 11
L'art. 14 della legge regionale 26 agosto 1974, n. 46, è così modificato:
" Art. 14 Commissioni per le zone storiche di confine Per iniziativa del Consiglio direttivo e sulla base di criteri che l'Istituto emanerà, possono essere istituite commissioni intercomunali o interprovinciali per le zone storiche di confine, d' intesa con le Regioni interessate, con i compiti che di volta in volta verranno determinati per ciascuna. Le commissioni sono istituite con decreto del Presidente della Regione, e sono presiedute e convocate dal Presidente dell'Istituto. Restano in carica per lo stesso periodo del Consiglio direttivo che le costituisce ".
Art. 12
Art. 13
L'art. 18 della legge regionale 26 agosto 1974, n. 46, è così modificato:
" Art. 18 Esecutività delle deliberazioni del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo e controllo sulle medesime Copia delle deliberazioni del Consiglio direttivo, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati, è trasmessa al Presidente della Regione entro otto giorni dalla loro adozione. Il Presidente della Regione, entro dieci giorni dal ricevimento dell'atto, decorsi i quali la deliberazione diventa esecutiva, ha facoltà di sospendere i termini e di chiedere agli organi deliberanti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio ovvero di riesaminare l'atto stesso. Ricevuti i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio, ovvero se l'atto del quale sia stato richiesto il riesame venga riapprovato, il Presidente della Regione può chiederne alla Giunta regionale l'annullamento, anche per motivi attinenti al merito, informandone la competente commissione consiliare, che può esprimersi in merito entro dieci giorni dal ricevimento dell'atto. L'annullamento deve essere pronunciato entro quindici giorni dal ricevimento dei chiarimenti o degli elementi integrativi di giudizio ovvero dell' atto riapprovato. Decorso tale termine, la deliberazione diviene esecutiva. Copia delle deliberazioni divenute esecutive viene trasmessa dal Presidente della Regione al Presidente del Consiglio regionale, che ne cura l'inoltro alla competente commissione consiliare. Le deliberazioni concernenti i bilanci preventivi, le relative variazioni e i rendiconti consuntivi, nonchè quelle relative ai programmi generali annuali e pluriennali di attività, diventano esecutive solo dopo la loro ratifica da parte del Consiglio regionale. Le deliberazioni concernenti i bilanci preventivi ed i programmi generali di attività debbono essere trasmesse al Presidente della Regione entro il primo settembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono; quelle concernenti i rendiconti consuntivi, con allegata la relazione del collegio dei revisori, entro il 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio finanziario di riferimento. Le disposizioni del primo e del secondo comma del presente articolo si applicano anche alle deliberazioni del Comitato esecutivo che non siano di semplice proposta al Consiglio direttivo ".
Art. 14
Nella legge regionale 26 agosto 1974, n. 46, viene inserito il seguente articolo 18 bis:
" Art. 18 bis Il Presidente della Regione può delegare a un membro della Giunta regionale le funzioni a lui assegnate dalla presente legge ".
Art. 15
Norma transitoria
Con l'entrata in vigore della presente legge i membri del Consiglio di amministrazione in carica, nominati a norma della legge regionale 26 agosto 1974, n. 46, compongono il Consiglio direttivo, che resta in carica fino al compimento del triennio di cui all'art. 5, 4 comma.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 14 gennaio 1980

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