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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1980, n. 5

ADEGUAMENTO DEL SUSSIDIO GIORNALIERO STABILITO A FAVORE DEGLI HANSENIANI CON LA LEGGE REGIONALE 10 GIUGNO 1977, N. 26

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 9 del 24 gennaio 1980

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Il sussidio giornaliero di L.2.500 previsto dall'art. 1 della legge regionale 10 giugno 1977, n. 26, a favore degli infermi hanseniani, è elevato, con decorrenza 1 gennaio 1978, a lire 4.500.
Art. 2
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L.6.500.000 per l'anno 1978 e in L.6.500.000 per l'anno 1979, si fa fronte con i fondi di cui al capitolo 62620 " Sussidi per la lotta contro il morbo di Hansen e il soccorso giornaliero agli infermi " del programma 07 del settore 03 della Sezione 5a del bilancio di previsione annuale 1979.
Per gli esercizi successivi si farà fronte al finanziamento con i fondi previsti nel bilancio pluriennale 1979/ 1981 - sezione 5a - settore 03 - programma 07.
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44, ultimo comma, dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 21 gennaio 1980

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