Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1980, n. 6

NUOVI INTERVENTI DELLA REGIONE PER IL CONTROLLO E LA PREVENZIONE DEGLI INQUINAMENTI ATMOSFERICI E IDRICI(1)(2)(3)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 24 gennaio 1980

Art. 1
Reti di controllo dell'inquinamento
La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito dei compiti a essa demandati dallo statuto e dalle leggi dello Stato per la tutela dell'ambiente dall'inquinamento, concorre nelle spese sostenute dalle Province, dai Comuni e loro consorzi per l'installazione, il completamento, il potenziamento e la manutenzione straordinaria delle reti per il rilevamento degli inquinamenti atmosferici e delle caratteristiche dei corpi idrici.
La Regione concorre altresì nelle spese per l'acquisto di stazioni mobili di rilevamento di sostanze inquinanti, purché sia garantita l'utilizzazione di tali mezzi in ambiti territoriali più vasti della circoscrizione territoriale dell'ente che promuove ed attua l'iniziativa.
La Regione assicura inoltre la collaborazione informativa ed operativa tra le reti di controllo dell'inquinamento, le Unità sanitarie locali(4)e le altre strutture sanitarie.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a: "procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".

La L.R. 19 aprile 1995, n. 44 "Riorganizzazione dei controlli ambientali ed istituzione dell'agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia Romagna"ha trasferito la competenza in materia di prevenzione e controllo ambientale con riferimento ad acqua, aria, suolo, rifiuti, (solidi e liquidi) dalle Aziende-Unità Sanitarie Locali all'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente di cui all'Allegato 1, (art. 13) la cui intestazione di seguito si riporta: "Riparto delle competenze già delle Unità Sanitarie Locali, in materia di prevenzione collettiva e controlli ambientali tra Aziende Unità Sanitarie Locali e ARPA".

Relativamente all'esercizio delle funzioni in materia di inquinamento atmosferico vedi anche gli articoli 121-122 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

Le Unità Sanitarie Locali (USL), ai sensi dell'art. 4 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19 "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno, modificato dal D.lgs. 7 dicembre 1993 n. 517 Sito esterno" hanno assunto la denominazione di Azienda-Unità Sanitaria Locale (AUSL)

Espandi Indice