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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1980, n. 6

NUOVI INTERVENTI DELLA REGIONE PER IL CONTROLLO E LA PREVENZIONE DEGLI INQUINAMENTI ATMOSFERICI E IDRICI(1)(2)(3)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 24 gennaio 1980

Art. 5
Erogazione dei contributi regionali
La Regione mette a disposizione degli enti beneficiari i contributi suddetti mediante aperture di credito del 100% entro i limiti di importo dei contributi assegnati a norma del precedente articolo 4.
Per il funzionamento di tali aperture di credito si applicano le norme di cui agli articoli 66 e seguenti della legge regionale 6 luglio 1977 n. 31 e del regolamento regionale per la disciplina della gestione contabile dei fondi accreditati ai funzionari delegati, n. 50 in data 9 dicembre 1978.
I funzionari delegati provvederanno ad effettuare i pagamenti in dipendenza dei lavori, acquisti e forniture di cui al precedente articolo 4, sulla base dei relativi titoli di spesa fino alla concorrenza del 90% del contributo concesso, mentre il rimanente 10% sarà da essi liquidato a collaudo avvenuto da effettuarsi comunque con la partecipazione di un tecnico designato dalla Regione e previa omologazione dei relativi atti da parte della Giunta regionale.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a: "procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".

La L.R. 19 aprile 1995, n. 44 "Riorganizzazione dei controlli ambientali ed istituzione dell'agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia Romagna"ha trasferito la competenza in materia di prevenzione e controllo ambientale con riferimento ad acqua, aria, suolo, rifiuti, (solidi e liquidi) dalle Aziende-Unità Sanitarie Locali all'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente di cui all'Allegato 1, (art. 13) la cui intestazione di seguito si riporta: "Riparto delle competenze già delle Unità Sanitarie Locali, in materia di prevenzione collettiva e controlli ambientali tra Aziende Unità Sanitarie Locali e ARPA".

Relativamente all'esercizio delle funzioni in materia di inquinamento atmosferico vedi anche gli articoli 121-122 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

Le Unità Sanitarie Locali (USL), ai sensi dell'art. 4 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19 "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno, modificato dal D.lgs. 7 dicembre 1993 n. 517 Sito esterno" hanno assunto la denominazione di Azienda-Unità Sanitaria Locale (AUSL)

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