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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1980, n. 6

NUOVI INTERVENTI DELLA REGIONE PER IL CONTROLLO E LA PREVENZIONE DEGLI INQUINAMENTI ATMOSFERICI E IDRICI(1)(2)(3)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 24 gennaio 1980

Art. 6
Concorso nelle spese di gestione delle reti periferiche
La Regione eroga agli enti di cui al precedente art. 1 contributi annuali a titolo di concorso nelle spese di gestione e manutenzione ordinaria delle reti di monitoraggio.
A tal fine viene iscritto nel bilancio annuale della Regione un apposito capitolo che viene ripartito tra le reti esistenti e funzionanti secondo le misure percentuali ragguagliate alla potenzialità ed alla specializzazione delle reti stesse come da tabella allegata.
La liquidazione dei contributi è disposta dalla Giunta regionale all'inizio di ogni anno, sulla base delle percentuali suddette previo accertamento dell'effettivo funzionamento delle reti nell'anno precedente. Le quote eventualmente non assegnate per mancato funzionamento delle reti saranno devolute in parti uguali a favore delle altre reti funzionanti.
Il Consiglio regionale, con apposite delibere da adottarsi su proposta della Giunta, potrà, in relazione a mutate situazioni di fatto, modificare la composizione della tabella indicata sia per quanto riguarda gli enti ammessi a fruire del contributo regionale sia per quanto concerne le misure percentuali di esso.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a: "procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".

La L.R. 19 aprile 1995, n. 44 "Riorganizzazione dei controlli ambientali ed istituzione dell'agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia Romagna"ha trasferito la competenza in materia di prevenzione e controllo ambientale con riferimento ad acqua, aria, suolo, rifiuti, (solidi e liquidi) dalle Aziende-Unità Sanitarie Locali all'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente di cui all'Allegato 1, (art. 13) la cui intestazione di seguito si riporta: "Riparto delle competenze già delle Unità Sanitarie Locali, in materia di prevenzione collettiva e controlli ambientali tra Aziende Unità Sanitarie Locali e ARPA".

Relativamente all'esercizio delle funzioni in materia di inquinamento atmosferico vedi anche gli articoli 121-122 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

Le Unità Sanitarie Locali (USL), ai sensi dell'art. 4 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19 "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno, modificato dal D.lgs. 7 dicembre 1993 n. 517 Sito esterno" hanno assunto la denominazione di Azienda-Unità Sanitaria Locale (AUSL)

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