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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1980, n. 6

NUOVI INTERVENTI DELLA REGIONE PER IL CONTROLLO E LA PREVENZIONE DEGLI INQUINAMENTI ATMOSFERICI E IDRICI(1)(2)(3)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 24 gennaio 1980

Art. 8
Autorizzazione di spesa
Per fare fronte agli adempimenti resi necessari dall'attuazione della presente legge sono autorizzate, sui bilanci 1980- 1981 di previsione relativi al biennio, le seguenti spese:
a) per i contributi in conto investimenti a favore di Province, Comuni e loro consorzi, di cui all'art. 1 della presente legge: L.440.000.000, nella misura di L.220.000.000 annue da iscriversi nei bilanci di previsione per gli esercizi finanziari 1980- 1981;
b) per spese di gestione del Centro regionale di coordinamento delle reti di controllo periferiche, di cui all'art. 2 della presente legge: L.20.000.000 per l'esercizio 1980 e lire 35.000.000 per l'esercizio 1981;
c) per i contributi in conto gestione alle Province, ai Comuni ed ai loro consorzi per il mantenimento delle reti periferiche esistenti, di cui all'art. 6: L.100.000.000 annue a partire dall'esercizio 1980.
Gli stanziamenti annui dei capitoli di spesa corrente di cui alle lett. b) e c) del 1 comma del presente articolo potranno essere integrati o modificati annualmente con legge di bilancio a norma dell'articolo 11 della legge regionale di contabilità 6 luglio 1977, n. 31, tenuto conto delle esigenze dei servizi e delle disponibilità di bilancio.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a: "procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".

La L.R. 19 aprile 1995, n. 44 "Riorganizzazione dei controlli ambientali ed istituzione dell'agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia Romagna"ha trasferito la competenza in materia di prevenzione e controllo ambientale con riferimento ad acqua, aria, suolo, rifiuti, (solidi e liquidi) dalle Aziende-Unità Sanitarie Locali all'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente di cui all'Allegato 1, (art. 13) la cui intestazione di seguito si riporta: "Riparto delle competenze già delle Unità Sanitarie Locali, in materia di prevenzione collettiva e controlli ambientali tra Aziende Unità Sanitarie Locali e ARPA".

Relativamente all'esercizio delle funzioni in materia di inquinamento atmosferico vedi anche gli articoli 121-122 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

Le Unità Sanitarie Locali (USL), ai sensi dell'art. 4 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19 "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno, modificato dal D.lgs. 7 dicembre 1993 n. 517 Sito esterno" hanno assunto la denominazione di Azienda-Unità Sanitaria Locale (AUSL)

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