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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1980, n. 6

NUOVI INTERVENTI DELLA REGIONE PER IL CONTROLLO E LA PREVENZIONE DEGLI INQUINAMENTI ATMOSFERICI E IDRICI(1)(2)(3)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 24 gennaio 1980

Art. 9
Copertura finanziaria
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge e ammontanti a complessive lire 795.000.000 nel biennio, la Regione fa fronte, a partire dall'esercizio finanziario 1980, con le allocazioni di spesa contenute nel bilancio pluriennale 1980/1982, sezione 4ª - settore 03 - programma 03 "Tutela e risanamento dell'ambiente".
Per la spesa prevista a carico dell'esercizio 1980 e ammontante a L.100.000.000, la Regione fa fronte con l'istituzione di un apposito capitolo di spesa nell'ambito del programma 03 "Tutela e risanamento dell'ambiente" - settore 03 - sezione 4ª ed il prelievo di pari importo dal fondo globale di cui al capitolo 86350 del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, secondo l'esatta destinazione attribuita a tale importo dalla voce n. 2 dell'elenco n. 2 annesso al bilancio stesso.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a: "procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".

La L.R. 19 aprile 1995, n. 44 "Riorganizzazione dei controlli ambientali ed istituzione dell'agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia Romagna"ha trasferito la competenza in materia di prevenzione e controllo ambientale con riferimento ad acqua, aria, suolo, rifiuti, (solidi e liquidi) dalle Aziende-Unità Sanitarie Locali all'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente di cui all'Allegato 1, (art. 13) la cui intestazione di seguito si riporta: "Riparto delle competenze già delle Unità Sanitarie Locali, in materia di prevenzione collettiva e controlli ambientali tra Aziende Unità Sanitarie Locali e ARPA".

Relativamente all'esercizio delle funzioni in materia di inquinamento atmosferico vedi anche gli articoli 121-122 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

Le Unità Sanitarie Locali (USL), ai sensi dell'art. 4 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19 "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno, modificato dal D.lgs. 7 dicembre 1993 n. 517 Sito esterno" hanno assunto la denominazione di Azienda-Unità Sanitaria Locale (AUSL)

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