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LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1980, n. 6

NUOVI INTERVENTI DELLA REGIONE PER IL CONTROLLO E LA PREVENZIONE DEGLI INQUINAMENTI ATMOSFERICI E IDRICI(1)(2)(3)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 24 gennaio 1980

Argomenti:
- Ambiente-> Tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti -> Tutela dell'ambiente dagli inquinamenti

INDICE

Art. 1 - Reti di controllo dell'inquinamento
Art. 2 - Centro regionale di coordinamento delle reti
Art. 3 - Programmazione degli investimenti
Art. 4 - Modalità del concorso finanziario regionale nelle spese di investimento
Art. 5 - Erogazione dei contributi regionali
Art. 6 - Concorso nelle spese di gestione delle reti periferiche
Art. 7 - Abrogazione di norme
Art. 8 - Autorizzazione di spesa
Art. 9 - Copertura finanziaria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Reti di controllo dell'inquinamento
La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito dei compiti a essa demandati dallo statuto e dalle leggi dello Stato per la tutela dell'ambiente dall'inquinamento, concorre nelle spese sostenute dalle Province, dai Comuni e loro consorzi per l'installazione, il completamento, il potenziamento e la manutenzione straordinaria delle reti per il rilevamento degli inquinamenti atmosferici e delle caratteristiche dei corpi idrici.
La Regione concorre altresì nelle spese per l'acquisto di stazioni mobili di rilevamento di sostanze inquinanti, purché sia garantita l'utilizzazione di tali mezzi in ambiti territoriali più vasti della circoscrizione territoriale dell'ente che promuove ed attua l'iniziativa.
La Regione assicura inoltre la collaborazione informativa ed operativa tra le reti di controllo dell'inquinamento, le Unità sanitarie locali(4)e le altre strutture sanitarie.
Art. 2
Centro regionale di coordinamento delle reti
Al fine di potenziare il rendimento delle reti periferiche ed esaltarne l'efficacia previsionale, esse sono poste in collegamento con la postazione centrale regionale avente il compito di registrare i dati dalle stesse provenienti, di omogeneizzarli e renderli confrontabili su tutto il territorio regionale.
Per quanto concerne l'inquinamento atmosferico, il centro operativo regionale viene posto a disposizione del Comitato di cui all'art. 6 della legge 13 luglio 1966, n. 615 Sito esterno.
La Giunta regionale adotta le iniziative necessarie per il potenziamento del centro ed il suo adeguamento a nuove esigenze.
Essa dispone altresì per la manutenzione ordinaria e straordinaria del centro stesso e per il suo collegamento con le reti periferiche, nonché per il trattamento e la gestione scientifica dei dati.
Art. 3
Programmazione degli investimenti
I programmi degli interventi di cui al precedente articolo 1, sono approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta con riferimento alle previsioni di spesa contenute nel bilancio pluriennale della Regione.
La Giunta regionale predispone tali programmi prendendo a base le indicazioni formulate dalle Province, le quali hanno l'obbligo di sentire le Unità sanitarie locali(4) e di fornire ad esse tutte le informazioni derivanti dalle rilevazioni effettuate.
Art. 4
Modalità del concorso finanziario regionale nelle spese di investimento
I finanziamenti regionali consistono nella concessione di contributi in capitale ragguagliati al costo preventivato dei lavori, delle forniture e degli acquisti in cui si concretano gli investimenti e possono essere concessi fino a copertura totale di detto costo.
La Giunta regionale, o l'Assessore competente per materia all'uopo delegato, dispone la formale concessione dei contributi regionali agli enti beneficiari sulla base delle deliberazioni di approvazione dei progetti o dei preventivi dei lavori, forniture ed acquisti suddetti, divenute esecutive, trasmesse dagli enti medesimi.
Art. 5
Erogazione dei contributi regionali
La Regione mette a disposizione degli enti beneficiari i contributi suddetti mediante aperture di credito del 100% entro i limiti di importo dei contributi assegnati a norma del precedente articolo 4.
Per il funzionamento di tali aperture di credito si applicano le norme di cui agli articoli 66 e seguenti della legge regionale 6 luglio 1977 n. 31 e del regolamento regionale per la disciplina della gestione contabile dei fondi accreditati ai funzionari delegati, n. 50 in data 9 dicembre 1978.
I funzionari delegati provvederanno ad effettuare i pagamenti in dipendenza dei lavori, acquisti e forniture di cui al precedente articolo 4, sulla base dei relativi titoli di spesa fino alla concorrenza del 90% del contributo concesso, mentre il rimanente 10% sarà da essi liquidato a collaudo avvenuto da effettuarsi comunque con la partecipazione di un tecnico designato dalla Regione e previa omologazione dei relativi atti da parte della Giunta regionale.
Art. 6
Concorso nelle spese di gestione delle reti periferiche
La Regione eroga agli enti di cui al precedente art. 1 contributi annuali a titolo di concorso nelle spese di gestione e manutenzione ordinaria delle reti di monitoraggio.
A tal fine viene iscritto nel bilancio annuale della Regione un apposito capitolo che viene ripartito tra le reti esistenti e funzionanti secondo le misure percentuali ragguagliate alla potenzialità ed alla specializzazione delle reti stesse come da tabella allegata.
La liquidazione dei contributi è disposta dalla Giunta regionale all'inizio di ogni anno, sulla base delle percentuali suddette previo accertamento dell'effettivo funzionamento delle reti nell'anno precedente. Le quote eventualmente non assegnate per mancato funzionamento delle reti saranno devolute in parti uguali a favore delle altre reti funzionanti.
Il Consiglio regionale, con apposite delibere da adottarsi su proposta della Giunta, potrà, in relazione a mutate situazioni di fatto, modificare la composizione della tabella indicata sia per quanto riguarda gli enti ammessi a fruire del contributo regionale sia per quanto concerne le misure percentuali di esso.
Art. 7
Abrogazione di norme
Art. 8
Autorizzazione di spesa
Per fare fronte agli adempimenti resi necessari dall'attuazione della presente legge sono autorizzate, sui bilanci 1980- 1981 di previsione relativi al biennio, le seguenti spese:
a) per i contributi in conto investimenti a favore di Province, Comuni e loro consorzi, di cui all'art. 1 della presente legge: L.440.000.000, nella misura di L.220.000.000 annue da iscriversi nei bilanci di previsione per gli esercizi finanziari 1980- 1981;
b) per spese di gestione del Centro regionale di coordinamento delle reti di controllo periferiche, di cui all'art. 2 della presente legge: L.20.000.000 per l'esercizio 1980 e lire 35.000.000 per l'esercizio 1981;
c) per i contributi in conto gestione alle Province, ai Comuni ed ai loro consorzi per il mantenimento delle reti periferiche esistenti, di cui all'art. 6: L.100.000.000 annue a partire dall'esercizio 1980.
Gli stanziamenti annui dei capitoli di spesa corrente di cui alle lett. b) e c) del 1 comma del presente articolo potranno essere integrati o modificati annualmente con legge di bilancio a norma dell'articolo 11 della legge regionale di contabilità 6 luglio 1977, n. 31, tenuto conto delle esigenze dei servizi e delle disponibilità di bilancio.
Art. 9
Copertura finanziaria
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge e ammontanti a complessive lire 795.000.000 nel biennio, la Regione fa fronte, a partire dall'esercizio finanziario 1980, con le allocazioni di spesa contenute nel bilancio pluriennale 1980/1982, sezione 4ª - settore 03 - programma 03 "Tutela e risanamento dell'ambiente".
Per la spesa prevista a carico dell'esercizio 1980 e ammontante a L.100.000.000, la Regione fa fronte con l'istituzione di un apposito capitolo di spesa nell'ambito del programma 03 "Tutela e risanamento dell'ambiente" - settore 03 - sezione 4ª ed il prelievo di pari importo dal fondo globale di cui al capitolo 86350 del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, secondo l'esatta destinazione attribuita a tale importo dalla voce n. 2 dell'elenco n. 2 annesso al bilancio stesso.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 22 gennaio 1980

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a: "procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".

La L.R. 19 aprile 1995, n. 44 "Riorganizzazione dei controlli ambientali ed istituzione dell'agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia Romagna"ha trasferito la competenza in materia di prevenzione e controllo ambientale con riferimento ad acqua, aria, suolo, rifiuti, (solidi e liquidi) dalle Aziende-Unità Sanitarie Locali all'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente di cui all'Allegato 1, (art. 13) la cui intestazione di seguito si riporta: "Riparto delle competenze già delle Unità Sanitarie Locali, in materia di prevenzione collettiva e controlli ambientali tra Aziende Unità Sanitarie Locali e ARPA".

Relativamente all'esercizio delle funzioni in materia di inquinamento atmosferico vedi anche gli articoli 121-122 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

Le Unità Sanitarie Locali (USL), ai sensi dell'art. 4 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19 "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno, modificato dal D.lgs. 7 dicembre 1993 n. 517 Sito esterno" hanno assunto la denominazione di Azienda-Unità Sanitaria Locale (AUSL)

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