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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1980, n. 7

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 1974, N. 52 " ISTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE E DELL'IMMIGRAZIONE ED INIZIATIVE A FAVORE DEI LAVORATORI EMIGRATI E DELLE LORO FAMIGLIE "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 24 gennaio 1980

Art. 1
L'art. 3 della legge regionale 21 novembre 1974, n. 52, è sostituito dal seguente:
" La consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione è costituita con decreto del presidente della Regione Emilia - Romagna, è presieduta da un assessore o da un consigliere regionale designato dalla giunta regionale ed è composta di: a) otto rappresentanti dei comitati comprensoriali e delle comunità montane della regione, eletti dal consiglio e proposti dalla giunta regionale in base a una rosa di nominativi designati dai comitati comprensoriali e dalle comunità montane; b) venti rappresentanti delle organizzazioni ed associazioni democratiche a carattere nazionale che operano in Italia ed all'estero a favore degli emigrati, degli immigrati e delle loro famiglie, dei quali dieci lavoratori emigrati residenti permanentemente all'estero, eletti dal consiglio regionale in base alle designazioni delle organizzazioni ed associazioni stesse; c) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale; d) quattro rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza sociale che assistono gli emigrati e le loro famiglie, e che operano in campo nazionale, eletti dal consiglio regionale in base alle designazioni degli istituti stessi; e) cinque rappresentanti delle organizzazioni regionali degli industriali, della cooperazione, degli artigiani, dei commercianti e degli agricoltori, eletti dal consiglio regionale in base alle designazioni delle associazioni medesime; f) un rappresentante dell'ufficio regionale del lavoro, designato dallo stesso ufficio. Alla nomina dei membri della consulta di cui alle lettere a), b), d) ed e) provvede il consiglio regionale. La consulta è rinnovata non oltre sei mesi dopo l'insediamento del nuovo consiglio regionale. Le spese per il funzionamento della consulta sono a carico del bilancio della regione. Le funzioni di segretario sono svolte da un collaboratore regionale ".

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