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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1980, n. 7

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 1974, N. 52 " ISTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE E DELL'IMMIGRAZIONE ED INIZIATIVE A FAVORE DEI LAVORATORI EMIGRATI E DELLE LORO FAMIGLIE "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 24 gennaio 1980

Art. 2
L'art. 6 della legge regionale 21 novembre 1974, n. 52, è sostituito dal seguente:
" La consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione ha i seguenti compiti: a) studiare il fenomeno dell'emigrazione e dell'immigrazione nelle sue cause, negli effetti che esso determina nell'economia, nella vita sociale della regione, nelle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati all'estero e degli immigrati e delle loro famiglie, promuovendo gli opportuni collegamenti e contatti con gli organismi del parlamento europeo, previa intesa con il governo; e con il ministero degli affari esteri, con gli altri ministeri ed uffici interessati, per quanto attiene alle attività di competenza della consulta stessa, e con le regioni di provenienza degli immigrati; b) formulare proposte sui piani e sui programmi regionali, in particolare in materia di piena occupazione, nel quadro di un armonico sviluppo del territorio regionale e nazionale; c) segnalare alla giunta regionale l'opportunità di proporre provvedimenti ed iniziative tendenti a tutelare i diritti degli emigrati e delle loro famiglie; d) formulare agli organi regionali proposte per la designazione dei rappresentanti degli emigrati all'estero e degli emigrati interni negli enti e negli organismi che hanno funzioni o competenze sui problemi dell'emigrazione o dell'immigrazione; e) segnalare alla giunta regionale iniziative per provvedimenti tendenti ad assicurare l'effettivo esercizio dei diritti civili e politici da parte dei lavoratori emigrati all'estero; f) esprimere pareri alla regione per tutto quanto concerne i problemi dell'emigrazione e dell'immigrazione; g) emanare direttive, indicare priorità e modalità procedurali per l'attività di competenza del comitato, nonchè, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, parametri per la concessione delle provvidenze di cui al successivo art. 7 ".

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