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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1980, n. 7

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 1974, N. 52 " ISTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE E DELL'IMMIGRAZIONE ED INIZIATIVE A FAVORE DEI LAVORATORI EMIGRATI E DELLE LORO FAMIGLIE "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 24 gennaio 1980

Art. 3
L'art. 7 della legge regionale 21 novembre 1974, n. 52, è sostituito dal seguente:
" La consulta stabilisce le direttive, le priorità e le modalità procedurali in base alle quali il comitato esprime, ogni mese, pareri in ordine: a) al concorso nelle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie sostenute per sè e per il proprio nucleo familiare dal lavoratore emigrato all'estero che rientri definitivamente nel territorio della regione dopo almeno due anni di assenza; b) alle concessioni di contributi e sovvenzioni, ad enti, istituzioni ed associazioni pubbliche e private, operanti nella regione, che svolgono attività a favore di lavoratori italiani emigrati ed immigrati ".

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