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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1980, n. 7

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 1974, N. 52 " ISTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE E DELL'IMMIGRAZIONE ED INIZIATIVE A FAVORE DEI LAVORATORI EMIGRATI E DELLE LORO FAMIGLIE "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 24 gennaio 1980

Art. 4
L'art. 8 della legge regionale 21 novembre 1974, n. 52, è sostituito dal seguente:
" Le domande volte ad ottenere il concorso nelle spese di cui alla lettera a) del precedente art. 7, sono rivolte al comune in cui l'immigrato ha fissato la propria residenza. La giunta regionale, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, in base a prospetti riepilogativi inviati dai comuni interessati al comitato, liquida trimestralmente i contributi che ciascun comune, acquisito il parere positivo da parte del comitato, anticipa. I contributi e le sovvenzioni di cui alla lettera b) del precedente art. 7 sono concessi dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare ".

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