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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1980, n. 7

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 1974, N. 52 " ISTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE E DELL'IMMIGRAZIONE ED INIZIATIVE A FAVORE DEI LAVORATORI EMIGRATI E DELLE LORO FAMIGLIE "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 24 gennaio 1980

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
L'art. 3 della legge regionale 21 novembre 1974, n. 52, è sostituito dal seguente:
" La consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione è costituita con decreto del presidente della Regione Emilia - Romagna, è presieduta da un assessore o da un consigliere regionale designato dalla giunta regionale ed è composta di: a) otto rappresentanti dei comitati comprensoriali e delle comunità montane della regione, eletti dal consiglio e proposti dalla giunta regionale in base a una rosa di nominativi designati dai comitati comprensoriali e dalle comunità montane; b) venti rappresentanti delle organizzazioni ed associazioni democratiche a carattere nazionale che operano in Italia ed all'estero a favore degli emigrati, degli immigrati e delle loro famiglie, dei quali dieci lavoratori emigrati residenti permanentemente all'estero, eletti dal consiglio regionale in base alle designazioni delle organizzazioni ed associazioni stesse; c) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale; d) quattro rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza sociale che assistono gli emigrati e le loro famiglie, e che operano in campo nazionale, eletti dal consiglio regionale in base alle designazioni degli istituti stessi; e) cinque rappresentanti delle organizzazioni regionali degli industriali, della cooperazione, degli artigiani, dei commercianti e degli agricoltori, eletti dal consiglio regionale in base alle designazioni delle associazioni medesime; f) un rappresentante dell'ufficio regionale del lavoro, designato dallo stesso ufficio. Alla nomina dei membri della consulta di cui alle lettere a), b), d) ed e) provvede il consiglio regionale. La consulta è rinnovata non oltre sei mesi dopo l'insediamento del nuovo consiglio regionale. Le spese per il funzionamento della consulta sono a carico del bilancio della regione. Le funzioni di segretario sono svolte da un collaboratore regionale ".
Art. 2
L'art. 6 della legge regionale 21 novembre 1974, n. 52, è sostituito dal seguente:
" La consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione ha i seguenti compiti: a) studiare il fenomeno dell'emigrazione e dell'immigrazione nelle sue cause, negli effetti che esso determina nell'economia, nella vita sociale della regione, nelle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati all'estero e degli immigrati e delle loro famiglie, promuovendo gli opportuni collegamenti e contatti con gli organismi del parlamento europeo, previa intesa con il governo; e con il ministero degli affari esteri, con gli altri ministeri ed uffici interessati, per quanto attiene alle attività di competenza della consulta stessa, e con le regioni di provenienza degli immigrati; b) formulare proposte sui piani e sui programmi regionali, in particolare in materia di piena occupazione, nel quadro di un armonico sviluppo del territorio regionale e nazionale; c) segnalare alla giunta regionale l'opportunità di proporre provvedimenti ed iniziative tendenti a tutelare i diritti degli emigrati e delle loro famiglie; d) formulare agli organi regionali proposte per la designazione dei rappresentanti degli emigrati all'estero e degli emigrati interni negli enti e negli organismi che hanno funzioni o competenze sui problemi dell'emigrazione o dell'immigrazione; e) segnalare alla giunta regionale iniziative per provvedimenti tendenti ad assicurare l'effettivo esercizio dei diritti civili e politici da parte dei lavoratori emigrati all'estero; f) esprimere pareri alla regione per tutto quanto concerne i problemi dell'emigrazione e dell'immigrazione; g) emanare direttive, indicare priorità e modalità procedurali per l'attività di competenza del comitato, nonchè, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, parametri per la concessione delle provvidenze di cui al successivo art. 7 ".
Art. 3
L'art. 7 della legge regionale 21 novembre 1974, n. 52, è sostituito dal seguente:
" La consulta stabilisce le direttive, le priorità e le modalità procedurali in base alle quali il comitato esprime, ogni mese, pareri in ordine: a) al concorso nelle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie sostenute per sè e per il proprio nucleo familiare dal lavoratore emigrato all'estero che rientri definitivamente nel territorio della regione dopo almeno due anni di assenza; b) alle concessioni di contributi e sovvenzioni, ad enti, istituzioni ed associazioni pubbliche e private, operanti nella regione, che svolgono attività a favore di lavoratori italiani emigrati ed immigrati ".
Art. 4
L'art. 8 della legge regionale 21 novembre 1974, n. 52, è sostituito dal seguente:
" Le domande volte ad ottenere il concorso nelle spese di cui alla lettera a) del precedente art. 7, sono rivolte al comune in cui l'immigrato ha fissato la propria residenza. La giunta regionale, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, in base a prospetti riepilogativi inviati dai comuni interessati al comitato, liquida trimestralmente i contributi che ciascun comune, acquisito il parere positivo da parte del comitato, anticipa. I contributi e le sovvenzioni di cui alla lettera b) del precedente art. 7 sono concessi dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare ".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 22 gennaio 1980

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