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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 1980, n. 9

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA NOMINA DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 17 del 14 febbraio 1980

INDICE

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Nelle more dei provvedimenti di inquadramento dei collaboratori regionali, di cui agli articoli 52 e seguenti della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12, l'incarico di responsabile di servizio può essere conferito a collaboratori regionali che hanno diritto ad essere inquadrati, a norma della legge regionale 22 ottobre 1979, n. 34, nell'VIII livello retributivo, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano complessivamente prestato almeno quattro anni di servizio nei livelli VII o VI di cui alla legge regionale n. 25 del 20 luglio 1973 e/ o alle dipendenze di altre pubbliche amministrazioni in posizioni analoghe.
La Giunta regionale, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, richiede ai collaboratori regionali in possesso dei requisiti previsti al primo comma, di esprimere la propria preferenza per non più di tre servizi e li invita a presentare, ove lo ritengano opportuno, un complessivo e dettagliato curriculum professionale di tutte le attività lavorative svolte e dei titoli culturali posseduti ed a integrare, eventualmente, le documentazioni esistenti agli atti dell'amministrazione.
L'espressione delle preferenze, la presentazione dell'eventuale curriculum e delle documentazioni integrative devono essere effettuate nel termine perentorio di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La Giunta regionale provvede al conferimento dell'incarico in base ai criteri stabiliti con la deliberazione del Consiglio regionale 6 dicembre 1979, n. 2494 ed in deroga a quanto disposto dal IV comma dell'art. 37 della legge regionale 27 aprile 1979, n. 12, in ordine alla determinazione delle qualifiche funzionali.
L'incarico transitoriamente conferito ai sensi del presente articolo dura fino a quando i responsabili di servizio saranno nominati in via normale, ai sensi del suddetto articolo 37, e comunque, non può avere durata superiore ad un anno.
Decorso tale periodo dal conferimento dell'incarico, questo è revocato di diritto ancorchè non si fosse ancora provveduto ad effettuare la nomina in via normale.
Gli incarichi di coordinatore conferiti a norma della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, vengono conseguentemente modificati per quanto attiene alle attività e servizi coordinati.
Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44, ultimo comma, dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 12 febbraio 1980

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