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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 marzo 1980, n. 14

ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO NELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA AI FINI DELLA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO CONTROLLATO DELLA CACCIA - ADEGUAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 21 GENNAIO 1974, N. 5, ALLA LEGGE STATALE 27 DICEMBRE 1977, N. 968

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 30 del 10 marzo 1980

Art. 1
Finalità della legge
La Regione attua la ristrutturazione e l'organizzazione del territorio al fine del riequilibrio faunistico mediante la tutela della fauna selvatica, l'intensificazione della produzione in campo aperto della selvaggina, la difesa delle produzioni agricole e l'esercizio venatorio controllato.
Programma gli interventi necessari alla realizzazione degli scopi di cui al primo comma.
Promuove, altresì, l'istituzione di organismi democratici di partecipazione e di gestione delle attività a ciò connesse.
La Regione, salvo quanto disposto con leggi dello Stato, si impegna alla difesa dell'acqua, dell'aria, del terreno dall' inquinamento, per consentire alla fauna selvatica di vivere e riprodursi allo stato libero.

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