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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 marzo 1980, n. 14

ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO NELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA AI FINI DELLA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO CONTROLLATO DELLA CACCIA - ADEGUAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 21 GENNAIO 1974, N. 5, ALLA LEGGE STATALE 27 DICEMBRE 1977, N. 968

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 30 del 10 marzo 1980

Titolo I
ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO PER LA TUTELA, L'INCREMENTO E LA PRODUZIONE DELLA FAUNA SELVATICA
Art. 2
Ambiti territoriali per la protezione e l'incremento della fauna selvatica
L'incremento naturale della fauna selvatica viene promosso mediante l'istituzione di " ambiti territoriali protetti".
In detti ambiti territoriali l'esercizio venatorio è sempre vietato.
Ai fini della presente legge, per ambiti territoriali protetti si intendono:
a) le zone di ripopolamento e cattura;
b) le oasi di protezione della fauna;
c) i centri pubblici di produzione della fauna selvatica anche allo stato naturale.
Gli ambiti territoriali protetti vengono istituiti in funzione degli obiettivi di protezione e d' incremento della fauna selvatica indicati con i programmi pluriennali di cui al successivo art. 39, su una estensione pari ad un quarto della superficie agricolo - forestale di ogni provincia, compatibilmente con le condizioni ambientali, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
Capo I
LE ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA
Art. 3
Definizione
La zona di ripopolamento e cattura è la struttura di base della programmazione regionale in materia di produzione e di ripopolamento della selvaggina stanziale.
Le funzioni amministrative concernenti l'istituzione, la modifica e la gestione delle zone di ripopolamento e cattura sono delegate alle province e al circondario di Rimini. La gestione avviene tramite le commissioni di cui al successivo articolo 8.
Art. 4
Istituzione e finalità
La zona di ripopolamento e cattura è istituita dall'ente delegato su propria iniziativa ovvero su proposta degli enti locali, delle associazioni venatorie e dei proprietari o conduttori dei fondi territorialmente interessati, che comunque devono essere sentiti al riguardo. La zona di ripopolamento e cattura ha i seguenti fini:
a) migliorare le condizioni per la sosta e la riproduzione naturale della fauna selvatica;
b) fornire, mediante catture, la selvaggina per il popolamento di altri ambiti territoriali protetti nonchè per il ripopolamento dei terreni aperti alla caccia;
c) favorire il ripopolamento del territorio circostante mediante l'irradiamento della selvaggina.
L'estensione della zona di ripopolamento e cattura deve essere commisurata alle esigenze biologiche delle specie animali di cui viene previsto l'incremento.
Il provvedimento di istituzione ha la validità iniziale di sei anni e può essere rinnovato alla scadenza anche per diversi periodi.
La zona può essere revocata prima della scadenza soltanto con provvedimento motivato.
Art. 5
Procedure di istituzione
La proposta per la determinazione del perimetro delle zone da vincolare è pubblicata negli albi degli enti locali territorialmente interessati e notificata ai proprietari o ai conduttori dei fondi; viene resa nota mediante manifesto da affiggere nel capoluogo e nelle frazioni dei comuni territorialmente interessati. Nel manifesto devono essere indicati:
a) il perimetro e l'estensione del territorio dove la caccia verrà vietata;
b) le finalità tecniche di protezione e di produzione.
Avverso tale deliberazione, i proprietari o conduttori interessati possono proporre opposizione, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, all'ente delegato, entro sessanta giorni dalla notificazione.
Decorso il suddetto termine, l'ente delegato, ove sussista il consenso dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno i due terzi della superficie complessiva che si intende vincolare, provvede in merito alla costituzione delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura, decidendo anche sulle opposizioni presentate.
Il provvedimento di istituzione definisce le finalità produttive della zona di ripopolamento e cattura, le misure per assicurare un' efficace sorveglianza e la protezione delle colture agricole, la data entro cui deve essere nominata la commissione di gestione.
Alla deliberazione deve essere allegata una planimetria della zona in scala 1: 25.000. Negli stessi modi si provvede alla modifica ed alla revoca della zona di ripopolamento e cattura.
In vista di particolari necessità faunistiche ed in via eccezionale, il provvedimento di istituzione, modifica o revoca della zona di ripopolamento può essere assunto in forma coattiva, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 della legge 27 dicembre 1977 n. 968 Sito esterno, prescindendo dalle procedure di cui ai precedenti commi.
Art. 6
Rinnovo
Il rinnovo della zona è disposto almeno sessanta giorni prima della scadenza, con le stesse modalità previste per l' istituzione.
Art. 7
Prelievi di selvaggina
Nelle zone di ripopolamento possono essere disposte dall'ente delegato catture di selvaggina tenendo conto della consistenza faunistica e secondo i programmi annuali d' intervento di cui al successivo art. 40.
La selvaggina stanziale catturata viene destinata secondo quanto disposto dal successivo art. 12.
Prima dell'apertura della zona di ripopolamento e cattura all'esercizio venatorio deve essere, di norma, disposta la cattura a scopo di ripopolamento di tutta la selvaggina di cui sia possibile il prelievo senza arrecare danno alle colture.
Art. 8
Commissione di gestione
La zona di ripopolamento è gestita da apposita commissione, così composta:
a) un rappresentante dell'ente locale delegato;
b) da quattro a otto rappresentanti dei cacciatori, designati in proporzione degli iscritti assicurando la presenza di tutte le associazioni presenti nella zona;
c) sei rappresentanti dei proprietari e dei conduttori agricoli, designati dalle associazioni di categoria in rapporto al numero dei loro associati assicurando la presenza di tutte le associazioni esistenti nel territorio;
d) l'operatore faunistico o la guardia giurata o volontaria incaricata di cui al successivo articolo 51.
I componenti della commissione devono essere preferibilmente scelti fra i cittadini che risiedano entro il perimetro della zona di ripopolamento e cattura.
Non possono essere designati a far parte della commissione di gestione coloro che siano incorsi nelle sanzioni di cui all'art. 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno, nei precedenti cinque anni, escluse le infrazioni di cui alle lettere h) e i).
I rappresentanti dei cacciatori, dei proprietari e dei conduttori agricoli sono designati dalle rappresentanze locali delle associazioni entro la data indicata con la deliberazione di istituzione della zona di ripopolamento e cattura e nominati tenendo conto delle effettive presenze nel territorio.
Trascorso tale termine, l'ente delegato nomina la commissione in base alle designazioni effettuate entro la scadenza, ancorchè non siano tutte pervenute, quando è possibile nominare la maggioranza dei componenti.
La commissione viene completata con successivo provvedimento al fine di assicurare la presenza degli organismi di cui al 1 comma del presente articolo, non appena gli stessi provvederanno alla designazione del loro rappresentante.
Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza dei membri nominati.
Il presidente è eletto a maggioranza assoluta dai presenti, nella prima seduta, fra i componenti della commissione.
Ciascuna commissione può essere incaricata della gestione di una o più zone di ripopolamento e cattura.
Art. 9
Compiti della Commissione di gestione
Nelle zone di competenza, la commissione di gestione provvede, in base agli orientamenti della programmazione regionale, alle attività inerenti al ripopolamento, alla organizzazione delle catture di selvaggina, nonchè alla protezione delle colture agricole, dei nidi e della fauna selvatica; partecipa inoltre alla formazione dei programmi di riequilibrio faunistico.
Il personale addetto alla vigilanza venatoria collabora con la commissione per le attività inerenti la gestione della zona di ripopolamento e cattura. La commissione non ha gestione diretta di fondi.
Art. 10
Danneggiamento delle colture agricole arrecato dalla selvaggina
I danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole vengono accertati dai competenti servizi dell'ente delegato.
Valutazioni ed accertamenti sono compiuti in contraddittorio con il conduttore del fondo interessato.
Delle valutazioni effettuate viene data comunicazione all' ente delegato, che provvede a norma del successivo art. 48.
Gli animali abbattuti o catturati per la tutela delle produzioni agricole vengono destinati, oltre a quanto disposto dall' art. 6 della legge regionale 17 agosto 1978 n. 33, al ripopolamento, oppure a scopo di richiamo o per fini alimentari.
Art. 11
Tabelle perimetrali
I confini delle zone di ripopolamento e cattura sono delimitati con tabelle perimetrali di colore giallo, recanti la scritta " Zona di ripopolamento e cattura - divieto di caccia ai sensi di legge", apposte ad una distanza di circa m. 100 l'una dall'altra, e comunque in modo che da una siano visibili le due contigue. Le tabelle debbono essere collocate anche all'interno della zona, ovunque se ne ravvisi l'opportunità.
In dette zone le tabelle perimetrali sono esenti da ogni tassa ai sensi dell'art. 6 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno.
Quando si tratti di terreni vallivi, laghi o specchi d' acqua, le tabelle possono essere collocate su natanti ancorati al fondo e devono emergere alemno cm. 50 dal livello dell'acqua.
Nel caso che il confine coincida con un corso d' acqua, il tabellamento deve avvenire in modo tale da consentire l'abbeverata della selvaggina.
Art. 12
Cattura e destinazione della selvaggina
Per le operazioni di cattura della selvaggina stanziale, di cui al precedente articolo 7, l'ente delegato si avvale della commissione di gestione e dei cacciatori all'uopo incaricati, con l'intervento di un operatore faunistico o, in mancanza, di una guardia giurata, che redige il verbale e lo trasmette all' ente delegato.
La selvaggina catturata nelle zone di ripopolamento e cattura è destinata al ripopolamento nelle seguenti proporzioni:
- lepri: fino ad un massimo dell'80% del catturato in proporzione alle esigenze di ripopolamento del territorio aperto alla caccia compreso quello di gestione sociale di cui al successivo art. 22;
- non meno del 20% negli ambiti territoriali protetti;
- starne e pernici rosse: in proporzione alla esigenza del ripopolamento dei territori aperti alla caccia, compresi quelli in gestione sociale di cui al successivo art. 22, ricadenti nella fascia territoriale destinata all'incremento delle dette specie;
- fagiani: in proporzione alle esigenze di ripopolamento dei territori aperti alla caccia con obbligo di immissione fuori dalla fascia territoriale destinata all'incremento della starna e della pernice rossa, salvo le località boscate dove dette specie non trovano idoneo habitat.
Una quota - parte del catturato di starne, pernici rosse e fagiani è destinata al ripopolamento di ambiti territoriali protetti, aventi habitat idoneo.
Altre specie selvatiche catturate vengono destinate secondo i programmi regionali.
Delle immissioni effettuate viene redatto verbale a cura dell'operatore faunistico o in mancanza da una guardia giurata all'uopo incaricata e controfirmata da due cacciatori.
Capo II
LE OASI DI PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA
Art. 13
Definizione ed istituzione
L'oasi di protezione è l'ambito territoriale destinato al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica secondo i piani di cui al successivo art. 39.
L'oasi di protezione è istituita dall'ente locale delegato con propria iniziativa o su proposta degli enti locali territorialmente interessati, dell'istituto nazionale di biologia della selvaggina, delle associazioni venatorie o naturalistiche.
L'istituzione, la modifica e la revoca delle oasi di protezione sono regolate dalle disposizioni dei precedenti art. 5 e 6.
Le funzioni amministrative concernenti l'istituzione, la modifica, la revoca e la gestione dell'oasi sono delegate alle provincie ed al circondario di Rimini.
Art. 14
Gestione
Il provvedimento di istituzione dell'oasi determina la superficie, la durata e le modalità della gestione.
L'oasi di protezione è gestita da apposita commissione nominata dall'ente delegato, della quale fanno parte esperti designati dagli enti locali territorialmente interessati, dalle associazioni venatorie, naturalistiche e dei proprietari o conduttori agricoli.
Ciascuna commissione può essere incaricata della gestione di più oasi.
Nel territorio dell'oasi vengono installate dall'ente delegato le attrezzature ed effettuati gli interventi tecnici necessari a perseguire gli scopi di protezione e di ripristino degli habitat, nonchè di incremento delle specie di fauna selvatica che ne hanno motivato l'istituzione.
Sentito il parere dell'istituto nazionale di biologia della selvaggina, possono essere altresì autorizzate immissioni e catture di selvatici a scopo sperimentale, di ripopolamento o di studio quando si determinano situazioni di squilibrio, nell' ambito degli orientamenti contenuti nella carta delle vocazioni faunistiche della regione Emilia - Romagna di cui al successivo art. 38.
La destinazione della selvaggina catturata avviene secondo i programmi annuali di intervento di cui al successivo art. 40.
Il territorio costituito in oasi di protezione è delimitato da tabelle di colore giallo, recanti la scritta: " Oasi di protezione - divieto di caccia a norma di legge". Dette tabelle sono esenti da tassa a norma della legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno. Esse vengono apposte secondo quanto previsto dal precedente art. 11.
Se l'oasi è delimitata da un corso d' acqua, il tabellamento dovrà avvenire in modo tale da consentire l'abbeveramento della selvaggina.
La commissione di gestione esercita le funzioni di cui al precedente art. 9.
Capo III
CENTRI PUBBLICI DI PRODUZIONE DELLA FAUNA SELVATICA
Art. 15
Destinazione del demanio regionale per l'incremento della fauna
Al fine di contribuire al riequilibrio faunistico del territorio, i terreni del demanio regionale che presentano favorevoli condizioni d' ambiente, debbono essere destinati alla protezione oppure alla produzione delle specie di cui viene programmato l'incremento, a norma dei successivi artt. 39 e 40.
A tal fine possono essere istituiti nei terreni del demanio regionale centri pubblici di produzione della fauna selvatica in campo aperto o in recinti.
I terreni del demanio regionale, quando non vengono compresi in centri pubblici di produzione della selvaggina, possono essere inclusi in zone di ripopolamento e cattura o in oasi di protezione.
I terreni del demanio regionale collocati oltre gli 800 metri d' altitudine vengono sempre destinati ad oasi di protezione, salvo diversa destinazione deliberata dalla giunta regionale.
I terreni del demanio regionale possono, altresì, venire compresi in zone per l'addestramento e per le prove di qualificazione dei cani da caccia di cui al successivo art. 19.
I terreni del demanio classificati valichi possono essere aperti con speciali norme e limitatamente al territorio strettamente necessario all'esercizio venatorio delle specie migratrici, nel periodo del passo quando tale attività non reca disturbo alla fauna selvatica e autoctona.
Le funzioni amministrative concernenti l'istituzione, la revoca, la modifica e la gestione dei centri pubblici di produzione della selvaggina sono delegate alle provincie e al circondario di Rimini.
Art. 16
Istituzione e gestione dei centri pubblici di produzione della selvaggina
I centri pubblici di produzione della selvaggina sono istituiti con il consenso scritto dei proprietari e conduttori dei fondi territorialmente interessati.
Il provvedimento di istituzione deve indicare le finalità del centro e le modalità di gestione.
Le spese d' esercizio sono a carico della Regione e devono essere preventivamente autorizzate.
La selvaggina prodotta nei centri pubblici di produzione viene destinata per l'attuazione dei programmi annuali d' intervento di cui al successivo art. 40.
La gestione degli enti pubblici di produzione avviene secondo le direttive della giunta regionale.
Il controllo veterinario dei centri pubblici di produzione avviene a mezzo dei competenti servizi dell'ente delegato e della Regione.
Capo IV
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 17
Promozione della partecipazione alla gestione faunistica del territorio
La Regione, ai sensi dell'art. 15 - I comma della legge 968, promuove la gestione faunistica del territorio con iniziative volte ad ottenere la partecipazione volontaria dei cacciatori, dei naturalisti, della scuola e delle categorie interessate a realizzare i seguenti interventi: protezione dei nidi e dei nuovi nati; pasturazione della selvaggina; prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole; catture di selvaggina; immissioni di selvaggina; rilevazione di dati ed inanellamento della selvaggina; tabellamento e stabellamento; informazione culturale e servizio di vigilanza.
Altre eventuali attività vengono indicate nell'ambito dei programmi annuali di intervento di cui al successivo art. 40.
L'organizzazione degli interventi di cui al precedente comma negli ambiti protetti e nel terreno non soggetto a vincoli venatori viene delegato alle provincie ed al circondario di Rimini.
Art. 18
Fondi chiusi
La caccia è vietata a chiunque nei fondi chiusi da muro o recintati con rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a mt. 1,80 oppure circondati da corsi o specchi d' acqua perenni aventi la larghezza di almeno mt. 3 ed una profondità di almeno mt. 1,50.
Nei fondi chiusi è ammesso l'allevamento di specie selvatiche non previste dall'art. 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno, a scopo ornamentale.
I confini dei fondi chiusi sono delimitati da tabelle perimetrali di colore bianco, collocate a cura del proprietario del terreno, distanti 100 metri le une dalle altre, portanti la scritta: " Fondo chiuso - divieto di caccia". L'apposizione di dette tabelle è esente da tasse.
Nei fondi chiusi, su richiesta del proprietario o conduttore, può essere disposta la cattura di selvaggina per la protezione delle colture agricole o a scopo di studio. La selvaggina così catturata viene destinata a scopi di ripopolamento.
Dei fondi chiusi esistenti o che si intendono istituire deve essere data comunicazione alla Regione o all'ente locale delegato.

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